Cassazione Civile, Ordinanza n. 34895/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di intimazione fondato su quindici cartelle di pagamento relative a tributi locali (tra cui ICI), delle quali la commissione tributaria regionale aveva annullato solo dieci per intervenuta prescrizione quinquennale e confermato le restanti cinque ritenendo interrotto il termine da una comunicazione preventiva di fermo amministrativo. La contribuente, che aveva anche dedotto vizi di notifica di alcune cartelle e aveva chiesto la restituzione dei tributi medio tempore versati sulle cartelle dichiarate prescritte, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate; 2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e della comunicazione di avvenuta notifica, assumendo l’invalidità delle notifiche eseguite a mani del portiere senza CAN; 3) violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali e sull’efficacia interruttiva del fermo amministrativo, sostenendo che al momento del fermo la prescrizione fosse già maturata; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, perché la compensazione sarebbe stata ingiustificata in presenza di un accoglimento prevalente del ricorso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda di condanna al rimborso non era direttamente proponibile nel giudizio tributario, essendo necessario prima un rimborso d’ufficio in sede amministrativa e, in caso di inerzia, l’impugnazione del diniego espresso o tacito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenze di allegazione e di specificità, oltre che perché non risultava dimostrato che si trattasse di notifiche soggette alla disciplina della l. n. 890/1992; ha ribadito che, quando la cartella è notificata direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non è necessaria la successiva raccomandata informativa in caso di consegna al portiere. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di adeguata ricostruzione fattuale e per tentativo di rivalutazione del materiale probatorio, osservando comunque che la CTR aveva correttamente distinto tra prescrizione maturata per alcune cartelle e validi atti interruttivi per altre, in linea con il principio per cui la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione non determina automaticamente il termine decennale proprio dell’actio iudicati. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la compensazione delle spese era coerente con l’accoglimento solo parziale del ricorso originario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati gli ulteriori effetti processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l’omessa pronuncia è denunciabile solo con riferimento a domande ritualmente e direttamente proponibili; non può essere dedotta per una pretesa restitutoria non azionabile direttamente nel giudizio tributario.
il rimborso del tributo versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza va eseguito d’ufficio entro 90 giorni; se ciò non avviene, il contribuente deve attivare la procedura amministrativa prima di impugnare l’eventuale diniego.
la sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente è immediatamente esecutiva, ma l’inadempimento si fa valere con gli strumenti propri dell’ottemperanza.
l’azione di ottemperanza è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione del rimborso o della condanna non spontaneamente adempiuti.
il processo tributario ha natura impugnatoria e l’oggetto del giudizio è ancorato agli atti tipici impugnabili, compreso il diniego di rimborso espresso o tacito.
anche nel giudizio di rinvio opera la natura impugnatoria del processo tributario, che non consente di trasformarlo in un giudizio di condanna restitutoria diretta.
non è applicabile al processo tributario per la mancanza dei relativi presupposti, in ragione della disciplina speciale del rimborso e dell’ottemperanza.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione, ma la Corte osserva che la disciplina concretamente applicabile può essere quella della notificazione postale diretta prevista per la riscossione.
non trova applicazione quando la notificazione della cartella sia eseguita direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione.
la censura sulla mancata comunicazione successiva non è decisiva se la notifica è avvenuta tramite invio diretto a mezzo posta, disciplina alla quale non si applica tale formalità.
art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973
consente la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la l. n. 890/1992.
per i tributi periodici richiamati nel caso, la prescrizione è quinquennale, non decennale, salvo un valido titolo giudiziale definitivo.
art. 11 L. 504/1992
richiamato dalla ricorrente per la disciplina del tributo locale e della relativa prescrizione.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte esclude che in cassazione si possa ottenere una nuova rivalutazione del materiale istruttorio.
la condanna alle spese segue la soccombenza, ma la disciplina delle spese può essere modulata in presenza di accoglimento solo parziale.
la compensazione può essere giustificata dal parziale accoglimento della domanda e dalla reciproca soccombenza in senso sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda di restituzione delle somme versate non può essere proposta come azione autonoma di condanna diretta se manca un previo diniego di rimborso impugnabile; il contribuente deve prima attivare il rimborso in via amministrativa e poi, se necessario, impugnare il diniego espresso o tacito.
- La natura impugnatoria del processo tributario impedisce di trasformare il giudizio in un accertamento generale di obbligazioni restitutorie, salvo gli strumenti espressamente previsti dalla disciplina speciale (rimborso d’ufficio e ottemperanza).
- In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione procede a notificazione diretta a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della l. 890/1982; non è quindi necessaria la comunicazione successiva tipica di quel diverso regime.
- La censura di legittimità che investe la notifica di un atto deve essere specifica, completa e fondata su una puntuale ricostruzione dei fatti processuali e documentali; in mancanza, è inammissibile.
- La prescrizione del credito tributario definitivamente formato per mancata impugnazione dell’atto impositivo non si trasforma automaticamente nella prescrizione decennale propria dell’actio iudicati, se non vi è un titolo giurisdizionale irrevocabile.
- La deduzione dell’intervenuta prescrizione richiede la precisa indicazione della sequenza temporale degli atti interruttivi e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione.
- La compensazione delle spese è coerente quando il giudizio si chiude con accoglimento solo parziale delle domande, restando sostanzialmente soccombente la parte che abbia ottenuto soltanto una tutela limitata.
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