Sentenza del 20/07/2023 n. 21500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul diniego tacito di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica relativo all'anno d'imposta 2007. Enel Distribuzione aveva chiesto il rimborso perché, dopo il trasferimento del ramo vendita (1.1.2008) a Enel Servizio Elettrico, non poteva più compensare il credito con acconti 2008. Disputa su ammissibilità di documenti depositati (spediti per posta) e sulla qualificazione giuridica della procedura di rimborso ex D.M. n. 689/1996 art.6 comma 5 (se la indicazione di un beneficiario per l'accredito equivale o meno a una cessione del credito). L'Agenzia delle Dogane aveva espresso parere favorevole all'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Libero Consorzio comunale di Ragusa, confermando la decisione della CTR che aveva dato ragione a Enel Distribuzione/e-distribuzione. La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei documenti prodotti, in quanto già inseriti nel fascicolo d'ufficio del primo grado, e ha confermato che la scelta del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. n. 689/1996 art.6 comma 5 non equivale a una cessione del credito: il credito d'accisa restava in capo a Enel Distribuzione, che quindi era legittimata a chiedere il rimborso. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Regola i termini per il deposito documentale avanti la Commissione tributaria (venti giorni liberi prima dell'udienza). La Corte sottolinea che la spedizione postale non travolge il rischio di ritardo sul mittente e che gli atti pervenuti oltre il termine sono inammissibili salvo che fossero già acquisiti nel fascicolo d'ufficio del primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori dei limiti dell'art. 345 c.p.c.; consente comunque una maggiore flessibilità probatoria nel processo tributario.
1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso. 2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi del D.M. finanze 26 novembre 1991, art. 5, comma 2, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi. 3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. 4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare. 5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.
Disciplina le modalità di rimborso in danaro o per accredito; il comma 5 consente di indicare un altro soggetto beneficiario dell'accredito ma, secondo la Corte, tale indicazione non comporta una cessione del credito: il beneficiario è destinatario del pagamento/accettatario dell'accredito, mentre il titolo del credito rimane in capo all'avente diritto.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (TUA)
Prevede il rimborso dell'accisa in caso di eccedenza di versamenti; la disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di rimborso proposta da Enel Distribuzione.
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'indicazione di un soggetto destinatario del pagamento integra uno 'incarico' o autorizzazione al ricevimento del pagamento, non una traslazione del diritto (non è cessione del credito).
Art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Norme relative all'onere della prova e ai motivi di cassazione invocati: la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione delle regole probatorie e ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto; la Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento se dovuto.
Massime di principio
- Il deposito di documenti tramite spedizione postale espone il mittente al rischio di tardiva ricezione: ai fini dei termini conta la data di arrivo nella segreteria e non la data di spedizione; tuttavia, se i documenti risultano già inseriti nel fascicolo d'ufficio del primo grado, possono essere utilizzati anche in sede di impugnazione.
- La designazione, nell'ambito della procedura amministrativa di rimborso per accredito (D.M. n. 689/1996 art.6 comma 5), di un diverso soggetto come beneficiario dell'accredito non equivale automaticamente a una cessione del credito; il titolare del credito rimane l'avente diritto originale salvo atto formale di cessione.
- Il diritto al rimborso dell'accisa (e relative addizionali) spetta al soggetto obbligato al pagamento (generalmente il fornitore); la chiusura del rapporto (trasferimento ramo d'azienda) non trasferisce i crediti erariali se non risultante da atti o documentazione che dispongano in tal senso.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e dei fatti è limitato: le valutazioni di fatto congruamente motivate dai giudici di merito non sono sindacabili, salvo vizi di diritto o errori logico-giuridici evidenti.
- La scelta della procedura amministrativa di rimborso e le conseguenti determinazioni dell'Amministrazione (es. parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane) hanno rilievo probatorio e possono confermare la legittimazione a richiedere il rimborso quando la documentazione dimostra la titolarità del credito.
- La regola della "doppia conforme" limita il riesame in Cassazione quando primo e secondo grado abbiano basato le decisioni su medesime ragioni di fatto e di diritto.
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