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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi di C.C. avevano chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata dalla deceduta in relazione alla rivalutazione della propria partecipazione in Italsempione Spa (versamento complessivo Euro 2.250.862 ai sensi L. n. 448/2001, art. 5), sostenendo un errore di valutazione collegato alla residenza svizzera della contribuente e alla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni che avrebbe escluso l'imponibilità nello Stato italiano. In primo e secondo grado i giudici avevano accoglievano il rimborso ritenendo che la compilazione del quadro RT fosse frutto di un errore materiale e che la non conoscenza della Convenzione fosse causa di indebito arricchimento. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo che l'opzione per l'imposta sostitutiva (perizia giurata e versamento) è una dichiarazione unilaterale di volontà irrevocabile, richiamando gli artt. 1324, 1334 e 1428 c.c. (l'errore per rendere ritrattabile l'atto deve essere essenziale e riconoscibile) e che la compilazione del quadro RT è una dichiarazione di scienza non idonea a incidere sulla volontà. L'Agenzia deduceva inoltre l'assenza di prova dell'errore essenziale e riconoscibile e la prevalenza della perizia e del versamento ai fini dell'imposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'opzione per l'imposta sostitutiva costituisce una dichiarazione unilaterale di volontà che, una volta conosciuta dall'Amministrazione (con il pagamento), determina la rideterminazione del valore e non è revocabile per scelta unilaterale del contribuente. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano confuso la dichiarazione di volontà (l'opzione) con la compilazione del quadro RT (dichiarazione di scienza) e non avevano provato che l'errore fosse essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c.; inoltre la presunta ignoranza della Convenzione Italia-Svizzera non era dimostrata. Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'istanza di rimborso. Ha condannato i resistenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001, art. 5

    L. n. 448 del 2001, art. 5

    Stabilisce la possibilità di optare per la rideterminazione del costo/valore delle partecipazioni mediante perizia giurata e pagamento di imposta sostitutiva; la Corte ritiene che l'opzione e il versamento concretizzino una dichiarazione di volontà rilevante e vincolante ai fini fiscali.

  • Codice civile, art. 1324

    Rilevanza dei principi generali sui negozi unilaterali e sulle obbligazioni: la Corte richiama la normativa generale che disciplina gli effetti delle dichiarazioni di volontà e la loro irretrattabilità.

  • Codice civile, art. 1334

    Riferimento ai principi che collegano la dichiarazione al rapporto obbligatorio: la Corte lo utilizza per sostenere l'efficacia vincolante dell'opzione manifestata con la perizia e il pagamento.

  • Codice civile, art. 1428

    Stabilisce che l'errore che rende ritrattabile o annullabile un atto deve essere essenziale e riconoscibile; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che l'errore invocato dagli eredi possedesse tali requisiti.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso per violazione delle norme civilistiche relative all'errore e alla natura delle dichiarazioni unilaterali.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Permette alla Corte, se non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; applicato qui per respingere l'istanza di rimborso senza rinvio.

  • Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni

    Convenzione Italia-Svizzera

    Gli eredi richiamavano la Convenzione per sostenere l'imponibilità esclusiva nello Stato di residenza (Svizzera). La Corte ha ritenuto che la mera deduzione della non conoscenza della Convenzione non fosse provata e non fosse idonea a integrare l'errore essenziale sulla volontà che giustifichi la ritrattazione.

Massime di principio

  • L'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante perizia giurata e versamento costituisce una dichiarazione unilaterale di volontà che, una volta portata a conoscenza dell'Amministrazione con il pagamento, è in linea di principio irretrattabile.
  • Per ottenere la ritrattazione o il rimborso basato su un 'errore', il contribuente deve dimostrare che l'errore è riferito alla formazione della volontà e che è essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.): la mera inesattezza nella compilazione di parti della dichiarazione considerate di scienza non è sufficiente.
  • La prova del vizio (errore essenziale e riconoscibile) grava sul rimproverante (il soggetto che chiede il rimborso) e non può fondarsi su semplici presunzioni o intuizioni del giudice di merito senza elementi probatori a sostegno.
  • La distinzione tra dichiarazione di volontà (opzione fiscale) e dichiarazione di scienza (annotazioni nella dichiarazione dei redditi, come il quadro RT) è cruciale: colpisce la rilevanza giuridica dell'errore e la possibilità di revoca.
  • L'ignoranza di norme esterne o di convenzioni internazionali non prova di per sé un errore essenziale sulla volontà: occorre dimostrare che tale ignoranza riguardava il perimetro della scelta operata e che avrebbe determinato una diversa formazione della volontà.
  • In ogni caso, prima di proporre un'istanza di rimborso è opportuno valutare i termini di decadenza e l'onere probatorio, predisponendo documentazione che dimostri concretamente l'errore e la sua incidenza sulla volontà dell'atto fiscale.

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