Sentenza del 20/07/2023 n. 21581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fondo ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti da società italiane, sostenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% (ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) comportava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, i quali, ratione temporis, erano assoggettati a un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione del 12,5% (o 5% in particolari casi) prevista dalla L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9. La controversia verteva sulla compatibilità della disciplina con l'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali) e sull'interpretazione da dare alla Convenzione bilaterale in rapporto al diritto UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accogl i to il ricorso del fondo, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello e ha rinviato la causa alla Corte Tributaria Regionale di secondo grado (Abruzzo, sezione staccata di Pescara) in diversa composizione per riesame. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto irrilevante l'art. 63 TFUE in presenza della disposizione convenzionale e abbia impropriamente posto l'onere probatorio esclusivo sul contribuente. La Cassazione ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA, che fissa un limite massimo del 15%, deve essere interpretato conformemente al diritto dell'Unione e, se necessario per evitare violazioni del principio di libera circolazione dei capitali, applicato in modo da non impedire l'adozione di un'aliquota inferiore (ad es. 12,5%) quando richiesto dal principio di non discriminazione; la causa è dunque rimessa per decidere le questioni di merito rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 63 T.F.U.E.
"1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi"
Il divieto di restrizioni alla circolazione dei capitali si estende anche agli Stati terzi; una misura fiscale può violare l'art. 63 se è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri o crea discriminazioni. Le eccezioni ex art. 65 vanno interpretate restrittivamente.
art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - USA
"l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi 'non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo'"
La disposizione pattizia fissa un tetto massimo (15%) alla ritenuta italiana; tuttavia deve essere interpretata conformemente al diritto UE: ove l'applicazione letterale determinasse una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE, la norma convenzionale (o la norma nazionale che la applica) deve essere interpretata/attuata in modo da evitare la violazione (es. consentendo l'aliquota inferiore prevista per fondi residenti).
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, commi 1-2
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea (...)"
Questa era la disciplina nazionale che, ratione temporis, riservava ai fondi residenti un regime (12,5% o 5%) che può essere usato come parametro di comparazione per valutare l'eventuale discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE; la comparazione, però, deve limitarsi ai criteri rilevanti fissati dalla normativa italiana.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi corrisposti a non residenti; l'art. 10 convenzionale si innesta su tale disciplina determinandone il limite massimo.
art. 65 T.F.U.E.
Prevede deroghe al divieto dell'art. 63 (permis sione di distinguere tra contribuenti in funzione del luogo di residenza/ubicazione del capitale), ma tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente e non possono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
art. 31 Convenzione di Vienna (canone di buona fede)
Richiamato dalla Corte come criterio interpretativo: le disposizioni pattizie vanno interpretate secondo buona fede e, nel contesto UE, in modo conforme ai principi della fiscalità comunitaria per evitare conflitti con il diritto dell'Unione.
Massime di principio
- La comparazione per verificare presunta discriminazione ex art. 63 TFUE si conduce con riferimento ai criteri rilevanti della normativa nazionale oggetto di applicazione (cioè al trattamento fiscale interno), non alla tassazione del paese estero di residenza del beneficiario.
- Una convenzione bilaterale che fissa un'aliquota massima non esclude l'applicazione del diritto UE: il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale e, se necessario, la disposizione convenzionale in modo conforme al diritto dell'Unione per evitare violazioni del principio di libera circolazione dei capitali.
- Se l'applicazione letterale della Convenzione determinasse una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE, è possibile applicare un'interpretazione che consenta un'aliquota inferiore (compatibilmente con il senso della norma pattizia) per eliminare la discriminazione.
- Le deroghe nazionali al principio di libera circolazione (art. 65 TFUE) sono interpretate restrittivamente: lo Stato che opera una differenza di trattamento deve poterla giustificare con ragioni di interesse generale o dimostrare che le situazioni non sono comparabili.
- L'onere probatorio non può essere automaticamente scaricato sul contribuente nel senso di richiedere la prova di tutti gli elementi di non discriminazione: l'Amministrazione e il giudice devono valutare se, secondo i criteri nazionali, esiste una disparità ingiustificata e l'eventuale giustificazione deve essere effettivamente dimostrata.
- In caso di contrasto tra norme convenzionali e principi del diritto UE direttamente applicabili, il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione conforme e, se impossibile, disapplicare la norma interna o la modalità di applicazione che viola il diritto UE.
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