Sentenza del 20/07/2023 n. 21599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha chiesto il rimborso di imposte pagate relative alla detenzione di quote di un fondo immobiliare perché riteneva non dovuta l'imposta applicata in forza del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 32 (commi 3-bis e 4-bis), sostenendo l'illegittimità costituzionale della norma e la possibile incongruenza con la disciplina euro-unitaria. In primo grado (CTP) il ricorso era stato respinto; in appello (CTR) il contribuente aveva vinto sulla base di un'interpretazione che limitava il cumulo delle quote dei familiari (ai fini del raggiungimento della soglia minima imponibile del 5%) solo se i familiari appartenevano al medesimo nucleo familiare. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione contestando tale interpretazione e chiedendo la conferma dell'applicazione letterale della norma; il contribuente ha resistito riproponendo motivi costituzionali e di diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Decidendo nel merito, la Corte ha respinto l'istanza di rimborso del contribuente e condannato il controricorrente al pagamento delle spese di lite di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito). La Corte ha ritenuto che la disposizione normativa (art. 32 del D.L. 78/2010, commi 3-bis e 4-bis) debba essere letta in senso letterale e sistematico con richiamo all'art. 5, comma 5, TUIR, per cui le quote detenute da familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) si computano ai fini della soglia minima imponibile senza richiedere un'ulteriore verifica di appartenenza al medesimo nucleo familiare. Ha inoltre escluso rilevanza del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale richiamando precedenti della Corte Costituzionale che hanno giustificato la norma come strumentale al contrasto di fenomeni elusivi e come norma transitoria funzionale al passaggio a un regime di trasparenza.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 32, commi 3-bis e 4-bis
La norma dispone il computo delle quote detenute anche da familiari per il calcolo della percentuale minima imponibile (5%). La Corte ha ritenuto che la lettura debba essere letterale e generale, senza richiedere che i familiari appartengano al medesimo nucleo familiare.
"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"
La Corte ha richiamato questa definizione per affermare che il riferimento ai 'familiari' nella norma è di portata generale e legittima l'aggregazione delle quote possedute da tali soggetti ai fini fiscali.
Corte Costituzionale, sent. n. 231 del 2015
La Corte Costituzionale aveva valutato preventivamente tale estensione come strumento per scongiurare usi elusivi dei fondi immobiliari e aveva considerato la norma suscettibile di essere interpretata come presunzione relativa superabile dalla prova contraria; tuttavia la Cassazione ha ritenuto prevalente la lettura letterale e sistematica della norma.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), art. 51
La Corte ha richiamato l'art. 51 per spiegare che la Carta si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione; poiché qui si tratta di imposizione diretta non armonizzata, la denuncia di contrasto con la disciplina euro-unitaria non è pertinente.
Trattato sull'Unione Europea, art. 6
Richiamato per affermare che la Carta non estende le competenze dell'Unione e quindi non può essere invocata per sindacare una norma di imposizione diretta nazionale non collegata al diritto UE.
Giurisprudenza CGUE, sent. C-400/10 PPU
CGUE 05/10/2010, C-400/10 PPU
Citata a supporto del principio secondo cui l'applicabilità di strumenti europei ai diritti fondamentali richiede un rapporto con il diritto dell'Unione; la Corte sostiene qui l'estraneità del caso al diritto UE.
Principi costituzionali (artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97, 117 Cost.)
Le censure di violazione di tali norme sono state ritenute infondate: la norma è stata considerata ragionevole e strumentale a contrastare abusi/elusioni; il sindacato sulla motivazione legislativa e sull'uso dell'urgenza è limitato e non risulta qui violato.
Massime di principio
- Per il calcolo della soglia minima imponibile prevista dall'art. 32 D.L. 78/2010 (5%), vanno sommati anche i possessi riconducibili ai "familiari" come definiti dall'art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), senza richiedere prova della convivenza o dell'appartenenza al medesimo nucleo familiare.
- Le censure fondate su presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o sul diritto dell'Unione sono difficilmente efficaci quando la materia riguarda imposizione diretta non armonizzata e la norma nazionale non attua diritto UE.
- Le questioni di legittimità costituzionale contro disposizioni transitorie e antielusive sono spesso respinte quando la Corte Costituzionale ha già valutato la necessità di evitare effetti distorsivi e privilegio tra contribuenti; la giurisprudenza tende a rispettare l'ampio margine discrezionale del legislatore in materia fiscale/intertemporale.
- Se si contesta l'aggregazione delle quote familiari, l'onere probatorio per dimostrare una situazione concreta di non elusività (o l'assenza di relazioni economiche rilevanti) grava sul contribuente; tuttavia la possibilità di fornire prove che escludano comportamenti elusivi resta teoricamente aperta ma non garantisce successo quando la norma è chiara e rispondente a finalità anticongiunturali.
- In contenziosi analoghi è strategico verificare preventivamente l'esistenza di precedenti giurisprudenziali (Cassazione e Corte Costituzionale) su interpretazione e costituzionalità della disposizione: le pronunce consolidate rendono meno probabile l'accoglimento di eccezioni analoghe.
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