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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21591 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il fondo ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti da società italiane, sostenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% (per effetto dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) produceva una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, che nello stesso periodo erano soggetti a un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione del 12,5% (o 5% in taluni casi), violando l'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i profili sostanziali (art. 63 TFUE) e censurando la Corte territoriale che aveva dato prevalenza alla disciplina convenzionale senza valutare la compatibilità con il diritto UE. La Corte di cassazione ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA, inteso come tetto massimo del 15%, deve essere interpretato conformemente al diritto UE e, alla luce della giurisprudenza, i dividendi pagati a fondi aperti statunitensi devono essere trattati come quelli dei fondi italiani (aliquota 12,5% ratione temporis) per evitare violazioni dell'art. 63 TFUE. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale d'appello in diversa composizione per decidere le questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 63 TFUE

    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi. 2. ... sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi.

    La libertà di circolazione dei capitali si estende anche agli Stati terzi; una normativa che assoggetti a trattamento fiscale meno favorevole un investitore non residente può costituire restrizione vietata salvo giustificazioni ammesse da art. 65 TFUE. Il divieto va interpretato in modo da impedire discriminazioni ingiustificate verso fondi di paesi terzi.

  • art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti (sui dividendi)

    l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"

    La clausola convenzionale fissa un limite massimo (15%) e, secondo la Corte, va interpretata in senso conforme al diritto UE: non impedisce l'applicazione di un'aliquota inferiore (es. 12,5%) se necessario per rispettare l'art. 63 TFUE.

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, commi 1-2

    sul risultato della gestione del fondo la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta; aliquota ridotta al 5% in taluni casi

    Disciplina nazionale che, ratione temporis, assicurava ai fondi comuni aperti residenti un'imposizione sostitutiva del 12,5% (o 5% a determinate condizioni). Questa differenza di trattamento rispetto ai non residenti è il parametro di confronto ai fini della verifica di discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati a non residenti; la sua applicazione va coordinata con la convenzione internazionale e con il diritto UE, anche tramite interpretazione adeguatrice quando necessario.

  • art. 65 TFUE

    Contiene le deroghe ammesse all'art. 63 (ad es. possibilità per gli Stati di applicare disposizioni tributarie che distinguono contribuenti non nella stessa situazione), ma tali deroghe si interpretano restrittivamente e non possono giustificare discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.

Massime di principio

  • Le convenzioni internazionali che fissano un tetto massimo di ritenuta (es. "non può eccedere il 15%") devono essere interpretate conformemente al diritto UE quando l'applicazione convenzionale rischi di violare la libertà di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Un tetto massimo non impedisce l'applicazione di aliquote inferiori richieste dal diritto UE.
  • Nella verifica di discriminazione ex art. 63 TFUE la comparazione va condotta con la disciplina nazionale applicabile ai soggetti domestici nella materia specifica (qui, il regime fiscale dei fondi italiani), e non con la tassazione che grava nel paese terzo di residenza del ricorrente.
  • L'onere probatorio del contribuente non può essere indebitamente ampliato: non è corretto imporre al contribuente di provare una complessa comparazione internazionale o l'esistenza di benefici interni inesistenti; è sufficiente dimostrare che il trattamento nazionale riservato ai soggetti comparabili è più favorevole e che non esistono giustificazioni oggettive e proporzionate.
  • Le deroghe nazionali alle libertà di circolazione (art. 65 TFUE) vanno interpretate restrittivamente; le differenze di trattamento sono ammesse solo se giustificate da ragioni di interesse generale o se le situazioni non sono oggettivamente comparabili.
  • Il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione adeguatrice delle norme interne (e, se possibile, delle disposizioni pattizie) per renderle compatibili con il diritto UE; se ciò non è possibile, deve trarre le conseguenze (anche disapplicazione) delle norme incompatibili.

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