Cassazione Civile, Ordinanza n. 15316/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Due coniugi proprietari di una villa a Vigevano avevano esposto di avere prima deciso di vendere uno degli appartamenti del primo piano per far fronte a rilevanti debiti iscritti a ruolo e gravati da ipoteca. In seguito, secondo la loro ricostruzione, la figlia e il genero avrebbero prospettato l'intestazione di due appartamenti del piano primo in cambio del pagamento dei debiti, poi effettivamente estinti, e successivamente avrebbero preteso l'intestazione dell'intero immobile offrendo in cambio l'impegno di accudire il figlio invalido della coppia. I genitori, dopo pressioni e minacce, avrebbero rilasciato una procura irrevocabile a vendere l'intero immobile; la procuratrice avrebbe poi venduto gli appartamenti a se stessa e alla madre, senza pagamento reale del prezzo. In giudizio i venditori chiesero in via principale la declaratoria di nullità e/o inefficacia della procura per simulazione, in subordine l'annullamento per minaccia, ovvero l'inefficacia per revoca; chiesero inoltre la nullità e/o inefficacia della compravendita per simulazione, la nullità della asserita donazione dissimulata per difetto di forma, e in subordine annullamento, revoca, risoluzione e condanna al rilascio e al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello annullò invece la procura per vizio del volere e dichiarò inefficace la vendita. In cassazione le ricorrenti dedussero: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la procura e la vendita erano state determinate dalla grave situazione debitoria e dall'accollo dei debiti da parte loro, nonché dal mantenimento dell'uso dell'abitazione e dall'impegno verso il figlio invalido; erronea applicazione degli artt. 654 c.p.p., 2909 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato indebitamente la sentenza penale di condanna del genero, estranea al giudizio civile; erronea applicazione degli artt. 1434 e 1435 c.c., contestando nesso causale, attualità e gravità della minaccia, anche per il tempo trascorso e per la diversità tra la richiesta di restituzione di denaro e il successivo trasferimento immobiliare; erronea applicazione degli artt. 1446 e 180 c.c., sostenendo che il consenso della sola madre non fosse viziato e che quindi il negozio restasse valido. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la Corte territoriale non avesse attribuito efficacia extrapenale al giudicato penale, ma avesse legittimamente utilizzato le risultanze probatorie del processo penale; ha confermato che la violenza è configurabile quando la minaccia, anche proveniente da terzo, sia specificamente finalizzata a estorcere il consenso al negozio e presenti nesso causale e attualità; ha altresì approvato la valutazione di essenzialità della partecipazione del contraente non minacciato, poiché la procura riguardava la vendita dell'intero bene in comunione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da figlia e nipote avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato per violenza la procura irrevocabile a vendere e, per conseguenza, dichiarato inefficace la vendita dell'immobile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: il primo perché il fatto asseritamente omesso non era decisivo; il secondo e il terzo perché la Corte d'appello aveva correttamente valutato, come elementi probatori e non come giudicato vincolante, le risultanze del processo penale e aveva accertato un nesso causale e una minaccia attuale e grave idonea a viziare il consenso; il quarto perché, in un negozio plurilaterale avente ad oggetto la procura alla vendita dell'intero immobile comune, la partecipazione del coniuge non minacciato era essenziale, sicché il vizio del consenso di uno dei mandanti travolgeva l'intero atto. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il sindacato per omesso esame riguarda un fatto principale o secondario decisivo, ossia idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia
il contraente il cui consenso sia stato estorto con violenza può chiedere l'annullamento del contratto
la sentenza penale non è stata ritenuta automaticamente vincolante nel giudizio civile per ragioni soggettive
il giudicato penale non è stato considerato operante come giudicato esterno nel processo civile tra soggetti diversi
il giudice civile può valutare liberamente le prove acquisite, comprese quelle emergenti dagli atti di un diverso processo
la violenza è causa di annullamento quando la minaccia è specificamente diretta a estorcere il consenso al contratto
la minaccia deve incidere sulla libertà di autodeterminazione del contraente e presentare i requisiti di gravità e attualità
nel contratto plurilaterale la vicenda dell'intero negozio dipende dall'essenzialità della partecipazione viziata, valutata in concreto
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la validità del consenso del solo coniuge non minacciato, ma la censura è stata disattesa
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare inefficace il contratto concluso dal rappresentante rimasto privo di potere a seguito dell'annullamento della procura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
richiamato solo indirettamente nella sintesi del controllo sul fatto decisivo, senza una specifica statuizione autonoma
Massime di principio
- In tema di omesso esame di un fatto decisivo, il vizio è configurabile solo se il fatto trascurato, ove considerato, avrebbe potuto mutare l'esito della lite; non è sufficiente allegare elementi che restino sullo sfondo rispetto alla ratio decidendi.
- La violenza morale rende annullabile il contratto quando la minaccia, proveniente dalla controparte o da un terzo, sia specificamente finalizzata a ottenere il consenso negoziale e presenti un'efficienza causale concreta sulla determinazione della vittima.
- Ai fini della violenza, il giudice di merito può valorizzare le risultanze probatorie di un processo penale senza attribuire automatica efficacia vincolante al giudicato penale nel diverso giudizio civile tra parti non coincidenti.
- Il nesso causale tra minaccia e contratto può sussistere anche quando la vittima, anziché compiere direttamente l'atto finale voluto dall'autore della minaccia, stipuli un negozio strumentale rispetto al risultato perseguito.
- La valutazione della gravità e dell'attualità della minaccia è apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti della motivazione apparente o logicamente incongrua.
- Nei contratti plurilaterali o negli atti con più dichiarazioni negoziali, l'invalidità di una partecipazione travolge l'intero negozio quando quella partecipazione è essenziale, da valutarsi in concreto in relazione allo scopo comune perseguito.
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