Cassazione Civile, Ordinanza n. 25981/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario spettante a un consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in un precedente giudizio civile. La parte opponente aveva chiesto la riduzione dei compensi liquidati, la riduzione di alcune spese esenti e la condanna di più soggetti al pagamento in solido. La Corte d'appello aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizi processuali sostenendo che dalle attestazioni di cancelleria risultava invece il deposito telematico del ricorso in data 27 aprile 2022, quindi tempestivo entro il termine; con il secondo motivo ha contestato nel merito la liquidazione, assumendo che non fosse stata applicata la decurtazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 e che le proroghe concesse al consulente non fossero giustificate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che il deposito telematico era avvenuto tempestivamente alle ore 22.10 del 27 aprile 2022; ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per l'esame nel merito dell'opposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità per tardività perché il deposito telematico era stato effettuato entro il termine di legge. Di conseguenza ha cassato il decreto della Corte d'appello e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché decida nel merito dell'opposizione alla liquidazione del compenso del CTU e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla quantificazione del compenso e alla decurtazione ex art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
indicato quale base normativa del ricorso/opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro per denunciare vizi processuali della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al corretto svolgimento del procedimento e alla legalità della decisione.
richiamato in relazione alla forma del ricorso introduttivo nel rito sommario e al deposito telematico tempestivo.
art. 34, comma 17, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
citato dalla ricorrente tra le disposizioni applicabili al rito di opposizione.
richiamato quale disciplina, vigente al tempo del deposito, sul deposito telematico degli atti.
menzionato per l'abrogazione dell'art. 16-bis e il suo trasferimento nell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
indicato come disposizione di trasfusione della disciplina del deposito telematico.
art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002
invocato nel secondo motivo per sostenere la necessità di una decurtazione del compenso del CTU in caso di mancato rispetto dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Nell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il rispetto del termine di trenta giorni va verificato sulla base della data effettiva di deposito del ricorso, ivi compreso il deposito telematico risultante dalle attestazioni di cancelleria.
- Se la documentazione di cancelleria attesta che il deposito telematico è avvenuto entro il termine di legge, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e il provvedimento deve essere cassato con rinvio al giudice di merito.
- Quando la decisione di legittimità accoglie un motivo processuale che travolge la declaratoria di inammissibilità, i motivi attinenti al merito della liquidazione restano assorbiti e non vengono esaminati.
- Nel giudizio di cassazione, la contestazione della tempestività dell'opposizione e quella della corretta quantificazione del compenso del CTU sono questioni distinte: la prima attiene all'ammissibilità dell'impugnazione, la seconda al merito della liquidazione.
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