Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due creditori per ottenere l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., del conferimento con cui un soggetto aveva trasferito beni immobili e una collezione di auto a una società inglese. In subordine era chiesta la declaratoria di nullità del conferimento per simulazione. I creditori deducevano di essere muniti di crediti derivanti da un precedente contenzioso relativo a un preliminare di vendita e a opere di completamento, oltre che da spese processuali e da un ordine di cancellazione di ipoteca. La società conferitaria era già stata cancellata dal registro delle società estero prima dell'inizio del giudizio, sicché il processo era stato riassunto nei confronti del conferente e dell'amministratore unico/ex socio. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione e della riassunzione nei confronti della società estera, rimettendo la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio. I ricorrenti incidentali censuravano tale decisione sostenendo: a) che la corte di merito avesse trascurato le eccezioni di inammissibilità dell'appello e l'assenza di interesse ad agire del conferente; b) che la Corte d'appello avesse errato nell'applicare l'art. 25 l. 218/1995 sull'individuazione della lex societatis, posto che la società avrebbe avuto un collegamento funzionale prevalente con l'Italia e non con l'Inghilterra; c) che la motivazione fosse apparente o comunque carente. I ricorrenti principali, a loro volta, censuravano solo la statuizione sulle spese, ritenendo illegittima la compensazione disposta dalla Corte d'appello in base alla mera controvertibilità delle questioni.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché non configurava una vera doglianza di omessa pronuncia e, per il resto, non scalfiva la ratio della decisione impugnata. Ha giudicato infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, affermando che la mancata integrazione del contraddittorio in una revocatoria ordinaria può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello e che la valutazione sulla legge applicabile alla società estera, secondo i criteri dell'art. 25 l. 218/1995, è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale apparente, non ricorrente nel caso. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, osservando che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale non era illogica né erronea. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i due gruppi di ricorrenti, con atto finale ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
È la base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per far dichiarare inefficace l'atto di conferimento verso di loro.
Richiamato solo come antecedente del credito azionato dai convenuti-creditori.
Consente la rimessione della causa al primo giudice quando sia ravvisata la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
Giustifica la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte precisa che il vizio dedotto era in realtà quello di motivazione apparente.
La sua violazione è invocata in modo non conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La sua violazione non è stata dedotta in modo corretto rispetto all'orientamento consolidato della Corte.
L'onere della prova va ripartito tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso il giudice d'appello lo ha correttamente posto a carico degli appellati sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
La legge applicabile alla società estera va individuata secondo il criterio del collegamento; la deroga in favore della legge italiana opera solo se è dimostrata la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale in Italia.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle spese e all'accesso alla tutela, ma senza accoglimento della censura.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per il vizio motivazionale sia per il profilo delle spese; la Corte ribadisce il minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile, non per semplice insufficienza.
Richiamato per la qualità della motivazione, ritenuta sufficiente dalla Corte territoriale.
Invocato nel primo motivo incidentale, ma senza specifica ricaduta decisiva nella motivazione della Cassazione.
Invocato per contestare l'interesse ad agire, ma la censura non è stata ritenuta decisiva.
Richiamato nel motivo incidentale senza autonoma incidenza decisoria nella pronuncia di legittimità.
Richiamato per sostenere l'illegittimità della compensazione spese, ma la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito.
La compensazione delle spese è possibile in presenza di ragioni valutate discrezionalmente dal giudice; il sindacato di legittimità è solo esterno e negativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La determinazione della lex societatis e del criterio di collegamento è questione di fatto rimessa al merito, salvo la verifica dei presupposti normativi della deroga.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un atto di trasferimento a favore di una società estera già estinta, il problema della regolare evocazione del soggetto legittimato passivo può integrare un vizio rilevabile d'ufficio in appello se il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato.
- L'individuazione della legge applicabile a una società straniera, ai sensi dell'art. 25 l. 218/1995, richiede l'accertamento del criterio di collegamento rilevante e dell'eventuale prevalenza del collegamento con l'Italia; tale accertamento, se fondato su valutazione delle prove e delle circostanze concrete, appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti della motivazione apparente.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
- La violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo secondo i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non mediante una generica richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per ragioni illogiche, erronee o per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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