Cassazione Civile, Ordinanza n. 25975/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (confideiussori)
La controversia
La lite nasce da una vicenda di rapporti di credito/debito tra più confideiussori. In un diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in sede di rinvio, era stata revocata la condanna monitoria per effetto dell'esclusione di una parte degli interessi anatocistici, con affermazione della possibilità di riproporre la domanda per la minor somma eventualmente dovuta. Parallelamente, gli stessi soggetti avevano promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace un atto dispositivo con cui uno dei confideiussori aveva trasferito un bene alla figlia. I soccombenti in appello hanno ricorso per cassazione sostenendo: 1) che, una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo, non vi fosse più un credito, neppure eventuale, idoneo a fondare l'azione revocatoria; 2) che la Corte d'appello avesse violato gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. riconoscendo agli attori la possibilità di riproporre la domanda non decisa, invece di considerare preclusa ogni pretesa; 3) che la decisione avesse pronunciato ultra petita e in violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., poiché gli attori si sarebbero qualificati titolari di un credito litigioso e non di una mera aspettativa; 4) in via subordinata, che fosse stato omesso l'esame del fatto decisivo relativo al mancato espletamento di una CTU per quantificare la quota dovuta in regresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via pregiudiziale, che la sentenza invocata come giudicato esterno non era stata prodotta con attestazione del passaggio in giudicato né risultava assolto il relativo onere documentale. Ha quindi escluso che la censura sul giudicato potesse essere scrutinata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata CTU, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, comunque, il motivo difettava di autosufficienza per non riportare il contenuto dell'ordinanza di rigetto e la specifica reiterazione dell'istanza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta in presenza di un credito anche litigioso o di una legittima ragione di credito, ma la sua valutazione nel caso concreto non è esaminabile se la censura sul presupposto del credito è preclusa da difetto di prova del giudicato esterno invocato.
art. 1203 n. 3 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio come base della surroga del confideiussore verso il debitore e gli altri garanti.
art. 1204 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio in tema di surrogazione nei rapporti tra confideiussori.
art. 1954 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio in tema di regresso tra confideiussori e opponibilità delle eccezioni al creditore.
art. 324 c.p.c.
Richiamato come norma sul giudicato formale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova del giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
Richiamato come norma sul giudicato sostanziale; la sua operatività è stata negata ai fini del ricorso per mancata dimostrazione documentale del passaggio in giudicato.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre ultrapetizione; la censura è stata dichiarata inammissibile insieme alle altre sulla pretesa creditoria.
art. 161 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere un vizio della sentenza; non esaminato nel merito per inammissibilità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il motivo sulla CTU è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell'ordinanza di rigetto e gli atti rilevanti.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza accompagnata da idonea certificazione attestante la non impugnabilità.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Chi eccepisce un giudicato esterno deve produrre non solo la sentenza del diverso procedimento, ma anche la certificazione idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato; in difetto, la censura è inammissibile.
- La sola mancata contestazione della controparte non equivale ad ammissione del passaggio in giudicato della decisione prodotta.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio, ma un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego non è censurabile in cassazione se la motivazione è comunque desumibile dal contesto e il motivo non è autosufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando compiutamente gli atti e i provvedimenti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
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