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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25920/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Un automobilista conveniva in giudizio l'ente gestore della strada chiedendo l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2043 c.c., per i danni subiti in un sinistro stradale avvenuto di notte lungo una strada statale. Sosteneva che l'urto contro il terminale del guard-rail fosse stato causato dall'inadeguatezza del dispositivo di ritenuta, collocato in corrispondenza di un incrocio non segnalato e in un tratto sopraelevato con scarpate laterali molto profonde. L'ente si difendeva attribuendo il sinistro alla sola condotta di guida dell'attore, in particolare all'eccessiva velocità. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo che il guard-rail fosse conforme alla normativa vigente e che la velocità del veicolo fosse l'unica causa dell'incidente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento delle conclusioni del CTU e uso di informazioni probatorie inesistenti; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per carenza/insufficienza di motivazione sulla esclusione della responsabilità aquiliana e sull'asserito obbligo di adeguamento del guard-rail a norme sopravvenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, da un lato, che il ricorso era carente nell'esposizione del fatto processuale ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; dall'altro, che i motivi tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. In particolare, ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fondato la decisione sulle conclusioni del CTU in ordine alla velocità, ma sull'insieme delle risultanze istruttorie (verbale della Polizia stradale, testimonianze, stato dell'asfalto, assenza di frenata, stato del veicolo). Ha inoltre reputato inammissibile la censura motivazionale ex art. 132 c.p.c., poiché dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile soltanto la mancanza del minimo costituzionale. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il fatto colposo del danneggiato può integrare caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e ha ritenuto assorbente, comunque, l'accertamento di merito sulla esclusiva riferibilità causale dell'evento alla condotta del danneggiato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode può essere esclusa quando il fatto colposo del danneggiato integri caso fortuito e risulti causa esclusiva del danno.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è esclusa quando il giudice accerta che l'evento dannoso è causalmente riconducibile in via esclusiva alla condotta del danneggiato, senza condotta colposa del custode.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di travisamento della prova è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sufficiente esposizione del fatto processuale; la mera trascrizione di stralci isolati della sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare una valutazione di fatto o una ricostruzione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, o presenta un contrasto irriducibile o un'assoluta incomprensibilità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, non per insufficienza argomentativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata può condurre, se condivisa dal Collegio, alla decisione in conformità alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con deposito successivo dell'ordinanza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta e dichiarato inammissibile, è stata applicata la condanna a somma ulteriore in favore della controparte e alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 223 del 1992

    La Corte richiama che tale decreto si applica unicamente alle strade di nuova costruzione e non imponeva adeguamenti nel caso concreto.

  • artt. 13 e 14 Codice della Strada

    Le norme sono richiamate dalla parte ricorrente per sostenere un obbligo di adeguamento della barriera, ma la censura è ritenuta inammissibile perché si fonda su norme non applicabili ratione temporis.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta colposa del danneggiato è stata ritenuta causalmente assorbente, escludendo il concorso di colpa e la responsabilità del custode.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, la condotta colposa del danneggiato può integrare caso fortuito e spezzare il nesso causale, anche se non presenti i caratteri dell'imprevedibilità assoluta o dell'eccezionalità, purché il giudice di merito ne accerti l'idoneità causale esclusiva o prevalente.
  • L'accertamento sulla velocità, sulle condizioni della strada e sull'incidenza causale della condotta di guida è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è riesaminabile in cassazione.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisca a un atto istruttorio un contenuto oggettivo diverso da quello reale; non quando si contesti la selezione o la valutazione logica delle risultanze probatorie.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alla mancanza assoluta, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, non essendo più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre compiutamente il fatto processuale e la ratio della decisione impugnata; la riproduzione di passi isolati della sentenza non basta a rendere comprensibile la doglianza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

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