Cassazione Civile, Ordinanza n. 25931/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel procedimento ex art. 391-bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 28602/2024, sostenendo che nella liquidazione delle spese vive fosse stato indicato l'importo di 200 euro anziché 423 euro. La somma richiesta come corretta era composta, secondo il ricorso, da 196 euro per contributo unificato ordinario, 200 euro per contributo unificato integrativo e 27 euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte ha però richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il contributo unificato non va necessariamente liquidato autonomamente nella statuizione sulle spese e, se il provvedimento condanna la controparte alle spese senza menzionarlo, la condanna si intende implicitamente estesa al rimborso di quanto versato a tale titolo. Ha inoltre ribadito che, quando le spese vive siano liquidate in misura inferiore all'importo del contributo unificato, la statuizione non integra errore materiale, ma va interpretata nel senso che la somma espressamente indicata si aggiunge al contributo unificato rimborsabile implicitamente. Perciò la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse già posto a carico dell'Agenzia, oltre ai 200 euro, anche il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, escludendo la sussistenza dell'errore materiale denunciato.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'ordinanza precedente non contenesse un errore correggibile, perché la liquidazione di 200 euro per spese vive doveva essere letta come somma aggiuntiva rispetto al contributo unificato, implicitamente rimborsabile in forza della condanna alle spese. È stato inoltre osservato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, sia per la sua natura sostanzialmente amministrativa, sia perché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto difese in questa sede.
Norme richiamate
È il rimedio processuale utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.
Consente al difensore di difendersi in causa personalmente; nel caso, l'avvocato ricorrente agiva anche in proprio.
art. 30, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per le anticipazioni forfettarie indicate tra le spese vive sostenute dalla parte.
Fonte del contributo unificato e delle relative anticipazioni, richiamata per individuare la composizione delle spese vive.
Massime di principio
- Il contributo unificato, quale obbligazione ex lege di importo predeterminato, non richiede una autonoma liquidazione del giudice nella condanna alle spese, potendo il relativo rimborso ritenersi implicitamente compreso nella statuizione di soccombenza.
- Se il giudice liquida le spese vive in misura inferiore all'importo del contributo unificato, la statuizione non va qualificata come errore materiale, ma come condanna che riconosce espressamente una somma aggiuntiva rispetto al contributo unificato implicitamente rimborsabile.
- L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per ottenere una diversa interpretazione della statuizione sulle spese quando il tenore del provvedimento consenta di ricavare la volontà decisoria della Corte.
- Nel procedimento di correzione davanti alla Corte di cassazione non è di regola dovuta la regolazione delle spese quando il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e la controparte non svolge attività difensiva.
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