Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25952/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di Cassazione, il difensore dei controricorrenti ha chiesto di integrare il dispositivo, perché nella pronuncia del 29 marzo 2024, pur essendo stato respinto il ricorso proposto da alcuni litisconsorti, era stata omessa la statuizione sulla distrazione delle spese, nonostante la relativa istanza fosse stata effettivamente formulata nel ricorso. La questione riguardava dunque non il merito della controversia originaria, ma la possibilità di correggere il dispositivo per aggiungere la formula di distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la correzione dell'ordinanza per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, qualificando il rimedio come procedura di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. e non come mezzo di impugnazione ordinario. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 8578/2024 con l'aggiunta della clausola di distrazione in favore dell'avvocato istante, dichiaratosi antistatario, confermando per il resto la statuizione sulle spese già pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    è il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore emendabile con il procedimento di correzione.

  • art. 288 c.p.c.

    insieme all'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione applicabile anche quando sia stata omessa la statuizione sulla distrazione delle spese.

  • Cass. s.u. 16037/2010

    viene richiamata per affermare che la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma e che l'omessa pronuncia è correggibile con il procedimento di correzione, non con i mezzi ordinari di impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non integra una domanda autonoma, ma un errore emendabile mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Quando la sentenza o ordinanza abbia già regolato le spese ma abbia omesso la formula di distrazione richiesta, il giudice può integrare il dispositivo con il relativo inciso senza riesaminare il merito della controversia.
  • La correzione dell'errore materiale è il rimedio appropriato per sanare la mancata indicazione della distrazione delle spese, con conseguente inammissibilità del ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione per tale specifico profilo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.