Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA nei confronti di una società sportiva dilettantistica, qualificando come imponibili alcune operazioni di sponsorizzazione e irrogando le sanzioni. L’atto era stato notificato sia al curatore del fallimento della società sia al legale rappresentante, il quale proponeva ricorso sia in proprio sia quale rappresentante dell’ente; il ricorso veniva accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello. In cassazione l’Amministrazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 43 l. fall. per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che, essendo la società fallita e avendo ricevuto la notifica il curatore, il fallito non avrebbe avuto legittimazione processuale a impugnare l’atto, difettando la prova dell’inerzia del curatore. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 148 TUIR, dell’art. 74 d.P.R. n. 633/1972, della l. n. 398/1991, dell’art. 9 d.P.R. n. 544/1999 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provato il carattere commerciale delle sponsorizzazioni e nel porre a carico dell’Ufficio un onere probatorio non spettantegli, mentre spettava alla contribuente dimostrare i requisiti e il mancato superamento del plafond per il regime agevolato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di atti impositivi relativi a rapporti sorti prima del fallimento, il fallito può impugnare l’atto solo se il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; tale principio, tuttavia, non ha condotto all’accoglimento della doglianza dell’Agenzia nel caso concreto. È stato invece accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione: la Corte ha chiarito che, per le società sportive dilettantistiche che fruiscono del regime agevolato di cui alla l. n. 398/1991, l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione, compreso il mancato superamento del plafond dei proventi commerciali, grava sul contribuente; inoltre, le sponsorizzazioni non possono essere automaticamente escluse dall’area delle prestazioni di pubblicità commerciale, dovendosi verificare se integrino o meno un effettivo nesso di corrispettività e un’aspettativa di ritorno commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore, pur potendo agire, sia rimasto oggettivamente inerte; in difetto di tale inerzia manca la capacità processuale del fallito, rilevabile d’ufficio.
Per le associazioni sportive dilettantistiche alcune attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali non sono considerate commerciali, ma l’esclusione non opera per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività di pubblicità commerciale.
Richiamato insieme alle altre norme sul regime IVA agevolato per sostenere la disciplina delle operazioni contestate.
Il regime agevolato per le associazioni e società sportive dilettantistiche è subordinato al rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi, compreso il limite dei proventi annui derivanti da attività commerciale.
Richiamato come norma regolamentare di attuazione degli adempimenti connessi al regime agevolato.
L’onere di provare i presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali incombe sul contribuente.
art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Le spese di rappresentanza mirano ad accrescere prestigio e immagine, mentre le spese di pubblicità sono sostenute per iniziative prevalentemente promozionali; le sponsorizzazioni non sono automaticamente pubblicità commerciale.
Ha esteso il regime agevolato anche alle società sportive dilettantistiche e ha elevato il plafond dei proventi agevolabili.
Richiamato per gli adempimenti di versamento/annotazione previsti nel regime agevolato.
art. 25, comma 2, l. n. 133/1999
Richiamato in relazione alla distinzione e annotazione dei proventi non imponibili nel regime sportivo agevolato.
Richiamato per le operazioni intracomunitarie da annotare separatamente ai fini del regime agevolato.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l’atto impositivo riguarda rapporti anteriori al fallimento, la legittimazione del fallito a impugnare sussiste solo se il curatore rimanga oggettivamente inerte; l’inerzia del curatore è un presupposto processuale la cui mancanza determina difetto di capacità processuale, rilevabile d’ufficio.
- Per il godimento del regime fiscale agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche, il contribuente deve provare tutti i presupposti normativi dell’agevolazione, inclusa la soglia massima dei proventi derivanti da attività commerciale.
- Le sponsorizzazioni non sono automaticamente qualificabili come prestazioni di pubblicità commerciale: occorre verificare in concreto se siano finalizzate a un effettivo ritorno promozionale e commerciale per lo sponsor, oppure se abbiano natura diversa, anche ai fini del computo del plafond agevolato.
- Nelle agevolazioni tributarie, l’elemento formale della qualifica soggettiva non basta: è necessario l’effettivo svolgimento dell’attività nei limiti e con le modalità previste dalla legge, e la relativa prova grava sul soggetto che invoca il beneficio.
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