Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22360/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse per IRPEG, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, riferite all’anno d’imposta 2002. La prima cartella derivava da iscrizione a ruolo provvisoria conseguente ad avviso di accertamento; la seconda conseguiva al passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato due rilievi dell’avviso, relativi all’utilizzo di perdite fiscali non definite e al recupero di costi ritenuti non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che il maggior imponibile potesse essere compensato con perdite pregresse e che quindi non fossero dovute sanzioni e interessi. La CTR aveva confermato, affermando che l’Ufficio non aveva correttamente interpretato la sentenza del 2008 e che la questione sulle sanzioni era nuova e quindi inammissibile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione solo apparente o insufficiente della sentenza di appello; 2) violazione del divieto di nova, sostenendo che la questione delle sanzioni non era nuova; 3) violazione delle norme sanzionatorie, perché le sanzioni restano dovute anche se il maggior reddito è ridotto o azzerato da perdite pregresse; 4) violazione della disciplina sulle perdite fiscali, deducendo che la compensazione delle perdite pregresse richiede una chiara e formale indicazione del contribuente e non può essere estesa dall’Ufficio a maggiori redditi accertati successivamente. Nel corso del giudizio la contribuente aveva anche presentato istanze di definizione agevolata ex d.l. 119/2018 e l. 197/2022, ma non aveva depositato la documentazione richiesta per dimostrare l’integrale perfezionamento delle procedure, sicché non è stata dichiarata l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della CTR, letta complessivamente, non fosse apparente e rendesse intelligibile il percorso logico seguito. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare ha escluso che la questione delle sanzioni fosse nuova, ha affermato che le sanzioni per dichiarazione infedele restano dovute anche se il maggior reddito sia poi azzerato mediante perdite pregresse, e ha ribadito che la facoltà di utilizzare le perdite pregresse è una scelta del contribuente che deve essere esercitata con chiara indicazione nella dichiarazione, non potendo l’Ufficio sostituirsi a tale scelta né operare ulteriori compensazioni su maggiori redditi accertati in mancanza di una specifica dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il sindacato di legittimità può riguardare la violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo l’anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la censura di motivazione è infondata se la sentenza consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice tributario.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    non vi è domanda nuova quando l’appellante si limita a contrastare la pretesa tributaria, anche con riferimento alle sanzioni collegate ai tributi accertati.

  • art. 1 d.lgs. 471/1997

    le sanzioni per dichiarazione infedele prescindono dal successivo abbattimento del reddito per effetto di perdite pregresse.

  • art. 5 d.lgs. 471/1997

    le sanzioni amministrative si collegano alla condotta dichiarativa omissiva o infedele, non alla sola concreta debenza dell’imposta.

  • art. 102 t.u.i.r.

    la perdita di periodo può essere computata in diminuzione nei periodi successivi, ma l’esercizio della relativa opzione richiede una chiara indicazione nella dichiarazione; l’Amministrazione non può sostituirsi al contribuente.

  • art. 84 t.u.i.r.

    richiamato come disposizione vigente successivamente, per ribadire il principio sulla scelta del contribuente circa l’utilizzo delle perdite pregresse.

  • art. 25 d.lgs. 158/2015

    non applicabile ratione temporis; il procedimento per lo scomputo delle perdite pregresse opera prima che l’avviso di accertamento divenga definitivo.

  • art. 1427 c.c.

    la dichiarazione negoziale fiscale è emendabile solo se si prova un errore essenziale e riconoscibile, non mediante mere difese nel giudizio.

  • art. 3 d.l. 119/2018

    la definizione agevolata produce estinzione del giudizio solo a fronte del suo effettivo perfezionamento e dell’integrale pagamento; in difetto non può dichiararsi l’estinzione.

  • art. 1 l. 197/2022

    commi da 231 a 252 e comma 241

    anche la nuova definizione agevolata richiede documentazione attestante l’avvenuta definizione; senza tale prova non si può dichiarare estinto il giudizio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico del giudice; non basta la sintesi della motivazione se il ragionamento è desumibile dal complesso della sentenza.
  • In materia tributaria, non costituisce domanda nuova la contestazione delle sanzioni collegate al tributo accertato quando l’appellante si limita a difendere la propria pretesa originaria rispetto alla decisione di primo grado.
  • Le sanzioni per dichiarazione infedele restano dovute anche se, in sede di verifica o giudizio, il maggior reddito venga ridotto o azzerato per effetto dell’utilizzo di perdite pregresse; il trattamento sanzionatorio dipende dalla condotta dichiarativa e non dalla sola entità finale dell’imposta.
  • La facoltà di utilizzare perdite fiscali pregresse è una scelta del contribuente, di natura negoziale, che deve risultare da una chiara indicazione nella dichiarazione; l’Ufficio non può integrare o sostituire tale scelta né operare compensazioni ulteriori in assenza di specifica manifestazione di volontà.
  • Le perdite pregresse non possono essere ricalcolate o spese per la prima volta nel giudizio sulle cartelle se l’avviso di accertamento presupposto è già definitivo e la relativa questione è coperta da giudicato o comunque non più emendabile tramite mere deduzioni difensive.
  • La definizione agevolata della lite o del carico tributario estingue il giudizio solo se risulta documentalmente perfezionata secondo le condizioni di legge, compreso l’integrale pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.