Cassazione Civile, Ordinanza n. 22365/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La vicenda origina da un precedente regolamento di competenza deciso dalla Corte di cassazione in una controversia promossa da un soggetto nei confronti di due persone fisiche e di un avvocato. Nell'ordinanza originaria, la Corte aveva dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli per le domande relative alla cessione di quote sociali rivolte verso due convenuti, e la competenza del Tribunale ordinario di Nola per le domande verso l'avvocato e per la relativa riconvenzionale. Nel dispositivo, però, era stato riportato per errore il Tribunale ordinario di Napoli invece di quello di Nola. È stato quindi proposto ricorso per correzione dell'errore materiale, chiedendo la rettifica del dispositivo in conformità alla motivazione. La Corte ha ritenuto che l'errore fosse palese e desumibile dal contrasto tra motivazione e dispositivo, e ha anche richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non sono liquidabili le spese, poiché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è configurabile soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha rettificato l'ordinanza precedente, sostituendo nel dispositivo il riferimento al Tribunale ordinario di Napoli con quello al Tribunale di Nola per le domande contro l'avvocato e per la riconvenzionale proposta da quest'ultimo. Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione è stata emessa sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti anche per le cause connesse alle materie loro attribuite, ma solo nei casi di connessione qualificata.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
la connessione rilevante ai fini dell'estensione della competenza delle sezioni specializzate è solo quella qualificata prevista da tali disposizioni.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali, che ha natura sostanzialmente amministrativa.
non si applica la regola della soccombenza nel procedimento di correzione di errori materiali, sicché non sono liquidabili le spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, il contrasto tra motivazione e dispositivo consente di individuare e rettificare l'errore, quando la volontà decisoria della Corte risulti univoca dal testo complessivo del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale non incide sull'assetto sostanziale degli interessi già regolato dalla decisione originaria, ma si limita a renderne conforme il dispositivo alla motivazione.
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause connesse solo in presenza di connessione qualificata; la mera connessione occasionale o non qualificata non basta a spostare la competenza.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza, con conseguente esclusione della liquidazione delle spese di lite.
- Ai fini della qualificazione della competenza, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando se la domanda incida direttamente sul rapporto societario o ne sia soltanto un'occasione esterna.
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