Cassazione Civile, Ordinanza n. 22368/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una rilevante somma, riferita in parte a saldo di conto corrente e in parte a residui di mutui chirografari. La banca fondava il credito su garanzie fideiussorie e su un avallo cambiario; gli opponenti disconoscevano le firme, chiedevano accertarsi la falsità delle sottoscrizioni e domandavano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittima azione esecutiva, dall'iscrizione ipotecaria e dalla segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria/Centrale Rischi. Il tribunale, dopo CTU, accertava l'apocrifia delle firme sulle garanzie iniziali; la banca produceva poi altre fideiussioni, anch'esse disconosciute e ritenute non autentiche dal CTU. In primo grado il decreto veniva revocato per rinuncia della banca, veniva ordinata la cancellazione dell'ipoteca, ma veniva rigettata la domanda risarcitoria degli opponenti per difetto di prova del danno e dell'illecito. La corte d'appello confermava il rigetto del risarcimento, ritenendo non provato il danno lamentato, ma poneva a carico della banca le spese della seconda CTU. Con il ricorso per cassazione i garanti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, lamentando omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. in combinato con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115, 116, 1225 e 1227 c.c., censurando il mancato riconoscimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, che a loro dire avrebbe dovuto essere desunto anche per presunzioni, in particolare dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego di finanziamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la corte di merito aveva comunque esaminato e respinto la domanda risarcitoria, motivando sul difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti esposti, affermando che nel giudizio risarcitorio per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi l'onere della prova resta regolato dalle ordinarie regole dell'illecito aquiliano, ma il danno può essere dimostrato anche per presunzioni; pertanto la corte territoriale ha errato nel non valorizzare gli indizi dedotti, in particolare la vicinanza temporale tra la segnalazione e il mancato accesso ai finanziamenti, e nel sostituire alla verifica probatoria un sostanziale non liquet. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la sua violazione si configura solo in caso di omessa decisione su un capo di domanda o su una istanza concreta; nel caso di specie la domanda risarcitoria era stata comunque esaminata e respinta
la responsabilità da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è ricondotta all'illecito aquiliano, con necessità di prova del danno e del nesso causale
l'onere della prova segue le regole ordinarie: il danneggiato deve provare danno e nesso causale
l'accertamento del danno e la valutazione delle prove rientrano nel potere del giudice, che può fare ricorso alle presunzioni e alla liquidazione equitativa
richiamato insieme agli artt. 115 e 2697 c.c. per censurare la valutazione della prova, ma non emerge una specifica regola autonoma nella decisione
richiamato nel motivo, senza un'autonoma statuizione decisoria specifica
richiamato nel motivo, senza un'autonoma statuizione decisoria specifica
consente la liquidazione equitativa quando il danno sia provato nell'esistenza ma difficilmente quantificabile nel preciso ammontare
richiama i criteri di liquidazione del danno aquiliano, compresa la valutazione equitativa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del primo motivo per denunciare nullità processuale per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del secondo motivo per la violazione di legge in tema di responsabilità e prova
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi l'onere probatorio segue le regole ordinarie dell'illecito aquiliano: il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta del creditore.
- Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: deve essere allegato e provato da chi lo invoca, ma può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indici fattuali come il peggioramento dell'affidabilità commerciale o le difficoltà di accesso al credito.
- Quando sia accertata una condotta illecita generatrice di danno, il giudice non può arrestarsi a un non liquet; se il danno esiste ma è di difficile esatta quantificazione, può procedere a liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo di domanda o su una specifica istanza; non ricorre se la domanda è stata comunque esaminata e rigettata con motivazione esplicita o logicamente desumibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22359/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22360/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22362/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22365/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22373/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22375/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →