Cassazione Civile, Ordinanza n. 04571/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento economico di un segretario comunale iscritto in fascia A che, cessata una convenzione tra due comuni, è stato collocato in disponibilità e poi assegnato e nominato titolare di una segreteria convenzionata tra due comuni di fascia B. In particolare, al momento della nuova assegnazione, il lavoratore ha contestato che il Comune gli avesse corrisposto, per la voce retribuzione di posizione, un importo inferiore a quello che riteneva dovuto: secondo la sua tesi, avrebbe dovuto conservare integralmente il trattamento economico già goduto, comprensivo della maggiorazione per allineamento alla retribuzione di posizione del dirigente prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 41 e 43 del CCNL, sostenendo che il trattamento economico in godimento dovesse essere mantenuto nel suo complesso anche dopo la collocazione in disponibilità e la successiva nomina presso ente di fascia inferiore, e che la retribuzione di posizione avesse disciplina unitaria, con l'allineamento ex art. 41, comma 5, quale mera maggiorazione e non voce autonoma; con il secondo si deduceva che la Corte d'appello avesse erroneamente letto l'art. 43 del CCNL, il quale richiamerebbe il trattamento economico in godimento senza subordinare il mantenimento della maggiorazione alla sussistenza dei presupposti di allineamento presso il nuovo ente, con oneri a carico dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello: l'art. 43 del CCNL, nel prevedere che al segretario collocato in disponibilità e nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore spetti il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede, si riferisce alle voci componenti quel trattamento e non agli importi specifici maturati nella sede precedente. Ne consegue che non è mantenuto automaticamente il riallineamento alla retribuzione di posizione del dirigente previsto dall'art. 41, comma 5, e che tale emolumento spetta solo se ricorrono, presso il nuovo ente, i relativi presupposti sostanziali. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente escluso il diritto al mantenimento di tale maggiorazione, rilevando anche l'insussistenza, presso il Comune di nuova assegnazione, di un dirigente rispetto al quale operare l'allineamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 CCNL Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001
La retribuzione di posizione del segretario ha una base di fascia e, in presenza dei presupposti, può essere riallineata alla retribuzione di posizione del dirigente; tale riallineamento ha funzione perequativa e non costituisce una voce automaticamente mantenibile in ogni successivo incarico.
art. 43 CCNL Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001
Per il segretario collocato in disponibilità il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede è composto da una serie di voci tassative; in caso di nomina presso ente di fascia immediatamente inferiore la conservazione riguarda tali voci e non i singoli importi o maggiorazioni maturati nella precedente sede.
art. 19, comma 7, d.P.R. n. 465/1997
È richiamato quale base normativa del collocamento in disponibilità dei segretari comunali e provinciali.
È richiamato per descrivere le funzioni del segretario comunale e la ragione giustificativa del riallineamento stipendiale alla retribuzione del dirigente.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
La Corte ribadisce di poter direttamente interpretare il contratto collettivo nazionale nel giudizio di legittimità.
È richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge, comprensivo dell'interpretazione diretta del CCNL.
Sono invocati come criteri ermeneutici contrattuali, ma la Corte li ritiene non violati perché l'interpretazione accolta del CCNL è coerente con il dato testuale e sistematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime del segretario comunale collocato in disponibilità e successivamente nominato presso un ente di fascia inferiore, la clausola che garantisce la conservazione del trattamento economico in godimento si riferisce alle voci che compongono quel trattamento e non impone il mantenimento automatico degli importi maggiorati maturati nella sede precedente.
- La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per l'allineamento alla retribuzione dirigenziale ha natura perequativa e presuppone la verifica delle condizioni sostanziali richieste nel concreto contesto organizzativo del nuovo ente; non è un emolumento stabilmente cristallizzato per effetto della sola precedente percezione.
- Quando il ricorso censura l'interpretazione di un CCNL, la Corte di cassazione può procedere direttamente all'interpretazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, verificando la coerenza della lettura offerta dal giudice di merito con il testo e la struttura delle clausole.
- La conservazione del trattamento economico dopo il collocamento in disponibilità non equivale alla conservazione di ogni singola voce nella medesima misura economica già percepita, se la disciplina collettiva collega alcune componenti retributive a presupposti specifici della sede di destinazione.
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