Cassazione Civile, Ordinanza n. 04310/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento e da una intimazione di pagamento emesse per contributi omessi, somme aggiuntive e compensi di riscossione riferiti a lavoratori agricoli per il periodo dal secondo trimestre 2001 al primo trimestre 2005. La società ha proposto opposizione, poi parzialmente accolta in primo grado e confermata in appello solo quanto all’annullamento e rideterminazione delle somme aggiuntive e dei compensi di riscossione. La Corte d’appello ha ritenuto che, nei periodi oggetto di accertamento, le retribuzioni corrisposte fossero inferiori a quelle previste dal programma di riallineamento e ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta del 2016 per difetto di sottoscrizione degli accordi aziendali di recepimento con tutte le parti del contratto provinciale, aggiungendo che comunque operasse un limite temporale massimo per aderire al contratto di gradualità. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 199 del 2016, quale interpretazione autentica dell’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, sostenendo che non fosse necessaria la firma di tutte le parti che avevano sottoscritto l’accordo provinciale, essendo sufficiente la sottoscrizione da parte delle parti corrispondenti, e richiamando anche la normativa sovranazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo lo ius superveniens, in particolare l’art. 3-ter del d.l. n. 103 del 2021, convertito nella l. n. 125 del 2021, che ha chiarito in via di interpretazione autentica l’art. 10 della l. n. 199 del 2016: il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento si considera soddisfatto anche se l’accordo aziendale è sottoscritto dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda e firmataria dell’accordo provinciale. Inoltre, la disposizione sopravvenuta consente che gli accordi aziendali, se sottoscritti entro il 17 ottobre 2001, possano stabilire inizialmente un riallineamento parziale e siano poi integrati, anche oltre tale data, per la prosecuzione del riallineamento, purché gli accordi successivi siano intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 103 del 2021. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.l. n. 510 del 1996 conv. in l. n. 608 del 1996
"Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale"
ha introdotto una disciplina di riallineamento retributivo e contributivo, prevedendo la sospensione del minimale contributivo per le imprese che recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento con apposito verbale aziendale sottoscritto con le stesse parti dell'accordo provinciale
"gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale"
ha introdotto nel settore agricolo una flessibilità del programma di riallineamento, demandandone la definizione agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti dell’accordo provinciale
art. 3-ter d.l. n. 103 del 2021 conv. in l. n. 125 del 2021
"L'art.10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento"
ha fornito interpretazione autentica dell’art. 10 l. n. 199 del 2016, chiarendo che il requisito della sottoscrizione con le stesse parti è soddisfatto anche dalla sola associazione imprenditoriale iscritta e firmataria dell’accordo provinciale
art. 116 l. n. 488 del 2000
"termine massimo per aderire al contratto di gradualità di riallineamento fissato al termine di un anno dalla data della decisione della commissione europea"
richiamato dalla Corte territoriale come limite temporale al regime di riallineamento, ma superato dalla successiva interpretazione autentica sopravvenuta
decisione Commissione europea n. 236/A/2000
richiamata per affermare che i benefici erano subordinati all’autorizzazione e ai vincoli posti dalla Commissione europea, con rilevanza sui limiti temporali della disciplina
Massime di principio
- Quando interviene una norma di interpretazione autentica sopravvenuta, il giudice di legittimità deve applicarla al giudizio pendente e conformare ad essa la soluzione della controversia, anche se la decisione di merito si era basata su un diverso significato della disposizione interpretata.
- Nei programmi di riallineamento retributivo del settore agricolo, il requisito della sottoscrizione degli accordi aziendali di recepimento non richiede necessariamente la firma di tutte le organizzazioni che avevano sottoscritto l’accordo provinciale, se la disciplina sopravvenuta chiarisce che è sufficiente la sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale di riferimento firmataria dell’accordo provinciale.
- Gli accordi aziendali di adesione a un programma di riallineamento possono avere contenuto graduale e successivamente essere integrati per la prosecuzione del riallineamento, sicché il giudice di merito non può arrestarsi al mero dato cronologico, ma deve verificare il contenuto effettivo delle intese sopravvenute e la loro funzione integrativa.
- In presenza di ius superveniens interpretativo, è censurabile la sentenza che applichi una lettura restrittiva della norma originaria e ometta di verificare se le sopravvenute intese rientrino nella nozione legale di accordi integrativi o di prosecuzione del riallineamento.
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