Cassazione Civile, Ordinanza n. 04302/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito INPS per contributi asseritamente omessi in relazione a operai agricoli a tempo determinato. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'impugnazione del datore di lavoro, ritenendo che l'azienda avesse versato contributi calcolati su una retribuzione oraria inferiore a quella dovuta, dopo la scadenza del termine per il cosiddetto riallineamento, e comunque su un orario giornaliero di sei ore anziché di sei ore e 50 minuti, come previsto dalla contrattazione di settore. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato la violazione di norme costituzionali, legislative, contrattuali e della delibera CIPE, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni contributive previste per le aziende ubicate in zone svantaggiate e contestando la valutazione di illegittimità dell'accordo territoriale di riallineamento del 2004. Con il secondo motivo ha censurato il criterio di calcolo degli oneri contributivi, assumendo che essi dovessero essere determinati in base alle ore effettivamente lavorate dagli operai agricoli a tempo determinato e non su un orario teorico più ampio, valorizzando la specificità del lavoro agricolo e la disciplina collettiva e legislativa invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondate le doglianze sulle agevolazioni contributive e confermando l'invalidità dell'accordo di riallineamento del 2004, perché stipulato oltre il termine ultimo di efficacia dell'istituto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi devono essere calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia tenuto l'operaio a disposizione in azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta violazione delle norme sulla contrattazione collettiva, senza autonoma elaborazione da parte della Corte.
Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate a sostegno delle agevolazioni contributive.
art. 20 D.Lgs. n. 375 del 1993
Citato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulle agevolazioni contributive nel settore agricolo.
art. 1 L. n. 389 del 1989
È richiamato quale norma che collega l'imponibile contributivo alla retribuzione dovuta; la Corte la usa nel combinato disposto con l'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 per affermare che l'inadempimento retributivo si riflette su quello contributivo.
art. 5, comma 4, D.L. n. 510 del 1996
È la base normativa dell'istituto del riallineamento retributivo, che la Corte richiama per spiegare la funzione dei contratti di riallineamento e per rilevare la tardività dell'accordo del 2004.
art. 28 CCNL 10 luglio 2002
Citato dalla ricorrente tra i contratti collettivi invocati; la Corte osserva la carenza di specificità del richiamo agli accordi collettivi.
art. 28 CCNL 6 luglio 2006
Citato dalla ricorrente tra le fonti collettive invocate a sostegno della propria tesi.
art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004
Citato dalla ricorrente quale fonte territoriale rilevante per il calcolo contributivo e per le agevolazioni invocate.
Delibera CIPE n. 42 del 2000
Richiamata dalla ricorrente per sostenere il diritto alle agevolazioni contributive per le aziende ubicate in zone svantaggiate.
art. 1 del D.L. n. 338 del 1989
La Corte lo applica, in combinato con l'art. 1 L. n. 389 del 1989, per affermare il collegamento tra retribuzione dovuta e contribuzione dovuta.
art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989
È indicato come fondamento del criterio di calcolo dei contributi agricoli sulla retribuzione dovuta; la Corte lo interpreta nel senso che l'imponibile contributivo segue la retribuzione effettivamente dovuta per le ore lavorate.
art. 40 c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006
La Corte lo richiama nel principio di diritto secondo cui i contributi dei lavoratori agricoli a tempo determinato vanno calcolati sulle ore effettivamente lavorate.
artt. 10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006
Citati dalla ricorrente per contestare il criterio di calcolo dell'orario e della contribuzione; il ricorso su questo punto viene accolto nei limiti del motivo secondo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in tema di orario di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; il testo non precisa un'autonoma interpretazione della disposizione.
direttiva 93/104/CE
Citata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro.
direttiva 2000/34/CE
Citata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro.
Decreto interministeriale 28 dicembre 1995
Citato dalla ricorrente nel secondo motivo come fonte rilevante per il settore agricolo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; il testo non offre una specifica elaborazione, essendo la censura accolta per diverso profilo.
Massime di principio
- In tema di contribuzione agricola, l'imponibile contributivo dei datori di lavoro che occupano operai agricoli a tempo determinato va determinato, di regola, sulla base delle ore effettivamente lavorate e non su un orario teorico o astratto desunto dalla contrattazione collettiva, salvo che risulti in concreto una permanenza del lavoratore in azienda a disposizione del datore per interruzioni dovute a forza maggiore.
- L'inadempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori agricoli si riflette sull'obbligo contributivo, poiché la contribuzione è parametrata alla retribuzione dovuta ai sensi della disciplina sull'imponibile contributivo.
- Gli accordi di riallineamento retributivo sono strumentali a consentire un graduale recupero della legalità retributiva e l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento, ma sono efficaci solo se stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla legge; un accordo concluso oltre il termine ultimo è invalido e non può fondare pretese di agevolazioni contributive.
- Le censure che investono il contenuto di accordi collettivi devono essere specifiche; un richiamo generico a pluralità di fonti contrattuali o normative non è sufficiente a scardinare l'accertamento di merito quando la censura sostanziale mira a contestare la ratio dell'inadempimento retributivo e contributivo.
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