Cassazione Civile, Ordinanza n. 04295/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni 2006-2008 alle dipendenze di una cooperativa agricola. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che l'istruttoria documentale e testimoniale non dimostrasse l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto che i soci della cooperativa lavorassero i propri terreni come coltivatori diretti. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su verbali ispettivi che avevano ritenuto fittizi tutti i rapporti agricoli della cooperativa senza elementi oggettivi a lei riferibili; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per travisamento della prova testimoniale e insussistenza del rapporto subordinato; 3) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2094 c.c. per averle addossato l'onere della prova nonostante la sua iscrizione negli elenchi agricoli; 4) e 5) violazione degli artt. 230-bis e 2094 c.c., dell'art. 48 l. n. 203/1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento della prova e illogica esclusione del rapporto di lavoro agricolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, quando l'INPS disconosca il rapporto di lavoro a seguito di controllo, l'iscrizione negli elenchi agricoli perde la sua funzione di agevolazione probatoria e torna a gravare sul lavoratore l'onere di provare l'effettività, la durata e l'onerosità del rapporto dedotto. Ha dichiarato invece inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo perché miravano, sotto la veste di violazioni di legge, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, precluso in cassazione in presenza di doppia conforme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà contro l'accertamento di fatto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha qualificato tali doglianze come critica al merito non consentita in cassazione.
art. 2094 c.c.
Usato per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ha ribadito che il lavoratore deve provare l'effettività del rapporto subordinato quando l'INPS lo disconosca.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto corretto porre sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dopo il disconoscimento dell'INPS.
art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la decisione ruota sull'onere probatorio e sul disconoscimento del rapporto.
art. 230-bis c.c.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla posizione dei soci della cooperativa; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 48 l. n. 203/1982
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura non è stata accolta.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare una falsa valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile come richiesta di riesame del merito.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Usato per escludere il controllo in cassazione sul fatto in presenza di doppia conforme di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha valore di agevolazione probatoria solo finché non intervenga il disconoscimento del rapporto da parte dell'ente previdenziale; se il rapporto viene contestato, il lavoratore deve provarne l'effettiva esistenza, la durata e l'onerosità.
- Il disconoscimento dell'INPS delle risultanze dichiarative o documentali non comporta un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, ma impone al giudice una valutazione libera e complessiva di tutti gli elementi acquisiti.
- In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, specie quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme di merito.
- Le censure dirette a contestare l'apprezzamento delle prove testimoniali o documentali sono inammissibili se, sotto la veste formale della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito.
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