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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04316/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1835/2019. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, e ha chiesto la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha ritenuto che essa facesse venir meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, ha rilevato il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di inammissibilità è sopravvenuta per rinuncia e non rientra nelle ipotesi richiamate dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando il ricorso è dichiarato inammissibile sopravvenutamente per rinuncia e conseguente carenza di interesse, trattandosi di pronuncia diversa dal rigetto, dall'inammissibilità originaria o dall'improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.
  • Quando la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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