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Sentenza

Sentenza del 30/06/2020 n. 866 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella notificata via PEC il 13 novembre 2019, per un importo indicato nell’atto introduttivo come pari a circa 14.995 euro, limitatamente ai tributi di competenza della Commissione. Ha dedotto: tardività della notifica e decadenza ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973; prescrizione quinquennale dei tributi; omessa notifica dell’avviso bonario; violazione dello Statuto del contribuente e degli obblighi di trasparenza; invalidità della notifica PEC per assenza di attestazione di conformità, prova della consegna e sottoscrizione del documento informatico. La cartella riguardava invece omessi versamenti IVA relativi al 2016, rilevati con controllo automatizzato della dichiarazione, oltre a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato le doglianze e ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e la regolarità della cartella e della notifica.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato integralmente il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, se dovuti. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione della cartella non ne determini l’invalidità quando l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo competente e che la notifica PEC abbia raggiunto lo scopo della conoscenza legale, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi formali dedotti. Ha giudicato rispettati i termini decadenziali dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, sulla base degli atti relativi al ruolo, formato e reso esecutivo il 9 settembre 2019, e ha rilevato che la cartella era stata descritta in modo inesatto nel ricorso quanto a importo, tributo e annualità. Quanto alla motivazione, ha ritenuto sufficiente, per una cartella da controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, il richiamo alla dichiarazione. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: per i crediti tributari opera il termine proprio della singola imposta, mentre non si applica per analogia il termine decennale dell’art. 2953 c.c.; i crediti erariali non sono prestazioni periodiche. Il testo non indica una distinta statuizione motivata sull’omesso avviso bonario o sulle singole eccezioni processuali della resistente.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973

    Secondo quanto previsto dall'art.26 c.2 del D.P.R.602/73, la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-pec).

    La cartella può essere notificata tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC, secondo le modalità previste per la posta elettronica certificata.

  • Art. 25 del D.P.R. 602/1973

    La tempistica per notificare le cartelle esattoriali tributarie è regolamentata dall'art. 25. D.P.R. n° 602/73. il quale prevede che ''il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre''

    La norma stabilisce termini di decadenza per la notifica della cartella. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto che il termine fosse stato rispettato.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Pertanto, trattandosi di una cartella emessa ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72 l'obbligo della motivazione può essere assolto mediante il solo mero richiamo alla dichiarazione (Cass. ord. 7245 del 14 marzo 2019).

    Per una cartella conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione IVA, la motivazione può considerarsi sufficiente se richiama la dichiarazione da cui risultano gli importi e gli omessi versamenti.

  • Art. 23 del D. Lgs. 46/1999

    Il mentovato art. 23 prevede difatti che "i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto".

    I termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973 si applicano anche alla riscossione dell’IVA.

  • Art. 2953 c.c.

    Ritiene questo Collegio che per i crediti tributari devono applicarsi i termini di prescrizione previsti dalla norma che li disciplinano non essendo applicabile per analogia la norma di cui all'anno 2953 c.c., che é eccezionale e riferita solo alla prescrizione dci diritti definitivamente accertati in giudizio.

    Il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. non si estende per analogia ai crediti tributari iscritti a ruolo: si applica il termine di prescrizione proprio del credito, salvo che il diritto sia stato definitivamente accertato in giudizio.

  • Art. 6, comma 5, della Legge 212/2000

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né fonda su di essa una statuizione distinta.

  • Legge 241/1990

    La legge è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla trasparenza dell’azione amministrativa, ma la Commissione non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella via PEC è ammessa; eventuali irregolarità formali non comportano automaticamente nullità quando, nel caso concreto, il destinatario ha acquisito la conoscenza legale dell’atto.
  • La mancanza di sottoscrizione o di un sigillo non invalida di per sé la cartella se l’atto è inequivocabilmente riconducibile all’organo competente.
  • Per contestare la decadenza occorre individuare la disciplina temporale applicabile e confrontarla con le date rilevanti della dichiarazione, del ruolo e della notifica; i termini di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/1973 si applicano anche all’IVA.
  • Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato e riguarda importi ricavabili dalla dichiarazione del contribuente, il richiamo alla dichiarazione può soddisfare l’obbligo di motivazione.
  • La prescrizione dei crediti tributari dipende dalla natura del singolo credito e dal termine previsto dalla relativa disciplina; l’iscrizione a ruolo, da sola, non trasforma il termine in quello decennale dell’art. 2953 c.c.
  • È importante descrivere con precisione nel ricorso l’atto impugnato, l’importo, il tributo e l’annualità: incongruenze su tali elementi possono indebolire le contestazioni e rendere meno chiaro l’oggetto del giudizio.

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