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Sentenza

Sentenza del 30/06/2020 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - indagini finanziarie - contraddittorio preventivo - obbligo - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi, fondati su indagini finanziarie, recuperavano a tassazione movimenti bancari non giustificati come compensi non dichiarati, con pretese IRPEF, addizionali, IRAP e IVA e sanzioni. Il contribuente contestava, tra l’altro, l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo e l’illegittimità dei maggiori componenti positivi accertati. L’Agenzia sosteneva che le presunzioni bancarie trasferissero sul contribuente l’onere di provare l’irrilevanza fiscale dei movimenti e chiedeva inoltre, per il 2012, il ripristino della pretesa IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti del contribuente e annullato tutti gli avvisi di accertamento relativi al 2010, 2011 e 2012, ritenendo decisiva la mancata attivazione del contraddittorio preventivo: il contribuente avrebbe potuto fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sul quantum della pretesa. È stato respinto l’appello dell’Ufficio relativo all’IVA 2012. L’Agenzia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro complessivi, oltre accessori di legge se dovuti. Sono così venute meno le pretese e le sanzioni contenute negli avvisi annullati.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 2, D.P.R. 600/1973

    In riferimento agli accertamenti fondati su indagini finanziarie, la testuale formulazione dell'art. 32, c. 2 del D.P.R. n. 600/73 e dell'analoga disposizione IVA di cui all'art. 51, c. 2, n. 2 individuano chiaramente il contraddittorio preventivo quale sede nella quale il contribuente possa fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni legali previste dalla legge in favore dell'Amministrazione.

    Nelle indagini finanziarie il contraddittorio preventivo è la sede in cui il contribuente può presentare la prova contraria alle presunzioni legali sui movimenti bancari. Se l’apporto difensivo avrebbe potuto incidere sulla quantificazione della pretesa, la mancata attivazione del confronto rende illegittimo e annullabile l’avviso.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972

    In riferimento agli accertamenti fondati su indagini finanziarie, la testuale formulazione dell'art. 32, c. 2 del D.P.R. n. 600/73 e dell'analoga disposizione IVA di cui all'art. 51, c. 2, n. 2 individuano chiaramente il contraddittorio preventivo quale sede nella quale il contribuente possa fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni legali previste dalla legge in favore dell'Amministrazione.

    Anche ai fini IVA, l’esame preventivo delle giustificazioni del contribuente consente di verificare se gli accrediti siano già dichiarati o estranei a operazioni imponibili. La decisione considera necessario il confronto quando le spiegazioni offerte potrebbero influire sull’accertamento.

  • Art. 12, comma 7, legge 212/2000

    Sempre a parere dei giudici della sezione tributaria della Suprema Corte, la formulazione della norma in esame non lascerebbe inoltre spazio al meccanismo della c.d. "prova di resistenza" - e ciò per l'espressa previsione della comminatoria di nullità dell'atto impositivo emesso ante tempus - e, allo stesso tempo, garantirebbe l'osservanza del principio di equivalenza (che invece verrebbe inesorabilmente meno nel caso in cui si decidesse di dar credito alla dicotomia tra tributi armonizzati e non) e del principio di effettività della tutela.

    La Commissione richiama l’interpretazione della Cassazione secondo cui, nei casi disciplinati dall’art. 12, comma 7, la specifica nullità prevista per l’atto emesso prima del termine impedisce di subordinare l’invalidità alla prova che il contraddittorio avrebbe prodotto un esito diverso. La decisione applica tale principio al caso, valorizzando la mancata interlocuzione preventiva.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini finanziarie, i movimenti bancari possono operare come presunzioni a carico del contribuente, ma questi deve poter fornire spiegazioni e documenti prima che la pretesa venga definita.
  • Se le giustificazioni che il contribuente avrebbe potuto presentare nel contraddittorio sono potenzialmente idonee a modificare l’ammontare dell’accertamento, la sua omissione può comportare l’annullamento dell’avviso.
  • La possibilità di produrre documenti in una fase successiva, come l’accertamento con adesione o il giudizio, non è stata ritenuta sufficiente in questa pronuncia a rimediare alla mancata interlocuzione preventiva.
  • Il principio va applicato tenendo conto della specifica disciplina procedimentale pertinente: la decisione valorizza la previsione di nullità collegata all’art. 12, comma 7, legge 212/2000 e non stabilisce che ogni omissione del contraddittorio in qualsiasi accertamento comporti automaticamente l’annullamento.

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