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Sentenza

Sentenza del 30/06/2020 n. 456 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella per IRES 2012 di euro 12.802,55. La società ne contestava la notifica via PEC, sostenendo che il PDF fosse privo di firma digitale e che non avesse richiesto tale modalità; lamentava inoltre difetto di motivazione, mancata notifica dell’atto di contestazione presupposto, assenza di contraddittorio e prescrizione. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa, che aveva ritenuto invalida la notifica perché la cartella PDF era priva di firma digitale, e chiedeva anche l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

La decisione

Il giudice d’appello ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: il PDF della cartella era stato generato direttamente da software sulla base dei dati del ruolo e non era necessaria la firma digitale; inoltre, anche in caso di irregolarità della notifica PEC, il vizio può essere sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tuttavia, la cartella è stata dichiarata illegittima perché l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non aveva provato la notifica dell’atto di contestazione presupposto. È stata respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio: il contribuente può agire contro il concessionario o contro l’ente impositore e il concessionario può chiamare quest’ultimo senza autorizzazione; la richiesta formulata in appello era inoltre tardiva. Le altre contestazioni non risultano specificamente decise. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 5

    il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

    Il rinvio alle norme sulle notificazioni civili consente di applicare alla cartella di pagamento la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando, pur irregolare, la notifica abbia consentito la conoscenza dell’atto.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

    L’articolo opera il rinvio alle regole di notificazione del processo civile, rendendo applicabile la sanatoria del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

    La notificazione irrituale non comporta necessariamente la nullità se l’atto ha comunque raggiunto il destinatario e realizzato la funzione legale della comunicazione.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 39

    Ai sensi dell'art. 39 D.Lvo 112/1999 il concessionario, che agisce come sostituto processuale dell'ente creditore, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

    Il concessionario può chiamare in causa l’ente creditore per informarlo della controversia e tutelarsi rispetto alle conseguenze dei vizi imputabili all’ente; tale chiamata non richiede autorizzazione giudiziale e non configura un litisconsorzio necessario.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), art. 20

    Ma se anche così non fosse, il motivo del ricorso sarebbe comunque infondato in relazione a quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 30849 del 27.11 2019 che ha escluso, persino nell'ipotesi in cui la cartella inviata a mezzo PEC sia una copia su supporto informatico di un documento in origine cartaceo, la necessità della sottoscrizione digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

    La decisione richiama il principio per cui, in assenza di una specifica prescrizione normativa, la cartella trasmessa via PEC non richiede la firma digitale neppure se costituisce copia informatica di un documento originariamente cartaceo.

Massime di principio

  • La mancanza di firma digitale su una cartella PDF inviata via PEC non determina, da sola, l’invalidità della notifica: occorre considerare come è stato formato il documento e verificare se una norma imponga espressamente la sottoscrizione.
  • Anche un’irregolarità della notificazione può essere sanata quando il destinatario abbia concretamente conosciuto l’atto e la comunicazione abbia raggiunto il suo scopo.
  • La validità della notifica della cartella e la prova della notifica dell’atto presupposto sono questioni distinte: la prima può essere riconosciuta, ma la cartella resta illegittima se l’ente non dimostra la regolare notifica dell’atto da cui deriva il carico.
  • Quando si contestano sia la mancata notifica della cartella sia vizi dell’atto impositivo presupposto, il contribuente può agire contro il concessionario della riscossione o contro l’ente impositore, senza che sia necessario convenire entrambi.
  • Il concessionario può informare l’ente creditore della causa mediante chiamata in giudizio, senza bisogno di autorizzazione; una richiesta di autorizzazione proposta soltanto in appello può comunque essere considerata tardiva.

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