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Sentenza

Sentenza del 30/06/2020 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione coattiva - Tributi erariali - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

V. V. ha impugnato l’intimazione di pagamento per complessivi 364.251,62 euro, relativa a più cartelle, deducendo in primo grado la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione e l’insufficiente motivazione dell’estratto di ruolo. In appello ha contestato la motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze e la prova della regolarità delle notifiche; con riferimento all’ultima cartella ha denunciato il mancato rispetto delle formalità notificatorie, invocando l’avviso di ricevimento della raccomandata. Ha inoltre sostenuto che fosse applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. e che l’intimazione non potesse produrre la conversione del termine ai sensi dell’art. 2953 c.c. La resistente ha eccepito la cessazione della materia del contendere per due cartelle inferiori a 1.000 euro, annullate ai sensi del D.L. 119/2018, e ha difeso la regolarità delle notifiche e l’applicabilità della prescrizione decennale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a due cartelle, annullate prima dell’appello perché di importo inferiore a 1.000 euro. Per le altre cartelle ha confermato la regolarità delle notifiche presso la residenza della contribuente, mediante consegna alla sorella convivente e successivo invio della raccomandata informativa: non era necessario che questa fosse spedita con avviso di ricevimento. Ha respinto anche le censure sulla motivazione e sulla prova delle notifiche, ritenendo corretta la verifica effettuata dalla CTP. Quanto alla prescrizione, ha chiarito che il principio delle Sezioni Unite sulla mancata conversione del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c. non comporta che tutti i crediti tributari siano soggetti a prescrizione quinquennale: per i tributi erariali, in assenza di una norma che stabilisca un termine diverso, si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non decorso nel caso concreto. V. V. è stata condannata a rimborsare le spese del grado, liquidate in 4.000 euro; la sentenza indica che non era stata ammessa al gratuito patrocinio in appello.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    In conclusione in assenza di una norma che preveda, in deroga a quanto previsto dall'art. 2946 c.c., un diverso termine di prescrizione, i crediti relativi a tributi erariali si prescrivono in dieci anni, termine non decorso nel caso di specie.

    Il credito per tributi erariali è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salvo che una disposizione preveda espressamente un termine diverso.

  • Art. 2953 c.c.

    La Cassazione, contrariamente a quanto prospetta l'appellante, non ha affermato un principio generale secondo cui il credito tributario portato da cartelle di pagamento non impugnate sarebbe - sempre - soggetto a prescrizione quinquennale.

    La mancata impugnazione della cartella non trasforma automaticamente un termine di prescrizione breve in quello decennale previsto per i diritti accertati con sentenza passata in giudicato; la norma, tuttavia, non stabilisce di per sé che ogni credito tributario sia prescritto in cinque anni.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    La contribuente ha invocato la prescrizione quinquennale prevista per interessi e prestazioni periodiche, ma la Commissione non l’ha ritenuta applicabile ai crediti erariali oggetto della controversia, per i quali ha riconosciuto il termine ordinario decennale.

  • Art. 139 c.p.c.

    La norma era richiamata nella vicenda notificatoria, ma la decisione non ravvisa irregolarità: per le cartelle esaminate considera valida la consegna presso la residenza a familiare convivente, seguita dalla raccomandata informativa.

  • Art. 140 c.p.c.

    La contribuente ha richiamato le formalità previste per la notifica in caso di irreperibilità relativa e la necessità dell’avviso di ricevimento della raccomandata. La Commissione ha però precisato che, nel caso concreto, l’avviso informativo conseguente alla consegna a familiare non doveva essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

  • Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018

    Premesso che per le due cartelle indicate nelle controdeduzioni è cessata la materia del contendere essendo state annullate ai sensi dell'art. dell'art. 4 comma l, del D.L. n. 119/2018 in quanto di importo inferiore ad euro 1.000, per le altre cartelle la CTP ha correttamente verificato e motivato sulla regolare notifica.

    Le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro risultavano annullate in applicazione della disposizione; limitatamente a esse è cessata la materia del contendere.

  • Art. 20, comma 6, D.Lgs. n. 112/1999

    Ciò costituisce una conferma del fatto che l'esercizio del potere di riscossione è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

    La previsione del riaffidamento alla riscossione entro il termine decennale è considerata dalla decisione una conferma della prescrizione ordinaria decennale applicabile alla riscossione fiscale.

  • Art. 78 D.P.R. n. 131/1986

    La decisione lo richiama, insieme all’art. 2946 c.c., quale fondamento del limite decennale per la realizzazione del credito tributario una volta esaurita la fase di accertamento, nel precedente di legittimità citato.

  • Art. 1, comma 197, legge n. 145/2018

    Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.

    La disposizione, nel caso specifico di mancata documentazione o falsità nell’ambito della definizione dei carichi, prevede il riaffidamento del debito residuo entro il termine decennale; la Commissione la considera ulteriore conferma della durata decennale della prescrizione nella riscossione fiscale.

  • Art. 100 c.p.c.

    È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per sostenere la carenza d’interesse ad agire rispetto alle due cartelle già annullate. La Commissione ha dichiarato cessata la materia del contendere per quelle cartelle, senza sviluppare un’autonoma statuizione sull’eccezione di carenza d’interesse.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi a tributi erariali, il termine ordinario è decennale, salvo una norma specifica che stabilisca un diverso termine di prescrizione.
  • La mancata impugnazione della cartella rende il credito non più contestabile nei modi e nei termini previsti, ma non converte automaticamente un termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.; allo stesso tempo, non implica che tutti i crediti tributari siano soggetti a prescrizione quinquennale.
  • La validità della notifica va valutata in base alla modalità concretamente utilizzata. Nel caso deciso, la consegna al familiare convivente presso la residenza, accompagnata dalla raccomandata informativa, è stata ritenuta regolare e non è stato richiesto l’avviso di ricevimento della raccomandata.
  • Se alcune cartelle sono state annullate prima della decisione, la controversia può cessare limitatamente a quelle posizioni, mentre l’esame prosegue per le cartelle residue.
  • Chi appella una decisione che ha ritenuto regolari le notifiche deve confrontarsi con gli elementi documentali e con le ragioni specifiche della sentenza; contestazioni generiche sulla prova o sulla motivazione non sono sufficienti se il giudice d’appello conferma la verifica compiuta in primo grado.

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