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Sentenza

Sentenza del 30/06/2020 n. 13069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rettifica catastale di una seggiovia esaposto con locali tecnici, deposito e ricovero di mezzi, situata nel Comune di Valtournenche. La società aveva proposto la categoria E/1; l’Agenzia l’aveva classificata in D/8. L’Agenzia contestava la decisione della CTR, che aveva ritenuto l’impianto un servizio pubblico di trasporto classificabile in categoria E: sosteneva che la seggiovia fosse destinata essenzialmente, con finalità commerciale e stagionale, al trasporto degli utenti delle piste da sci e non alla mobilità generale. La contribuente, con ricorso incidentale condizionato, lamentava inoltre la carenza di motivazione dell’avviso, per asserita mancanza dei riferimenti normativi della rettifica.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi dell’Agenzia, ritenendo che per la categoria E non basti la funzione di trasporto: l’impianto deve essere utilizzabile, anche parzialmente, per soddisfare esigenze di mobilità collettiva. La seggiovia in esame, funzionante ordinariamente nella stagione invernale e destinata agli utenti delle aree sciabili, aveva invece funzione commerciale e ludico-sportiva; è stata quindi confermata la correttezza della categoria D/8. Il quarto motivo dell’Agenzia, relativo all’omessa motivazione su un fatto decisivo, è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale della società: l’avviso era sufficientemente motivato, poiché riportava i riferimenti normativi e modificava la categoria sulla base delle caratteristiche dichiarate, senza disattendere i fatti indicati. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Valle d’Aosta, che aveva confermato la decisione della CTP di Aosta favorevole ai contribuenti, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Spese compensate per tutti i gradi; la ricorrente incidentale è tenuta all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 40, convertito dalla legge n. 286 del 2006

    Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilita' tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro, a condizione che l'immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.

    Un immobile o una sua porzione con destinazione commerciale o industriale e autonomia funzionale e reddituale non può essere incluso nelle categorie catastali E.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, articolo 8

    Risulta pertanto illegittimo, in relazione al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 8, comma 2, l'inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi) nel contesto dello svolgimento di un'attivita' tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.

    La categoria E/1 presuppone una struttura effettivamente destinata al trasporto pubblico; un impianto al servizio esclusivo degli utenti di piste sciistiche, con finalità commerciale, va invece classificato in D/8.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere il difetto di motivazione dell’avviso, ma il ricorso incidentale è stato rigettato: la Corte ha ritenuto l’atto adeguatamente motivato secondo i criteri applicabili al classamento derivante da DOCFA.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, articolo 3, secondo cui all'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"

    L’atto di classamento deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto, l’obbligo è stato ritenuto assolto perché la rettifica richiamava le norme pertinenti e si basava sulle caratteristiche dichiarate del bene.

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, articolo 3, secondo cui all'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"

    La motivazione amministrativa deve indicare fatti e ragioni giuridiche posti a fondamento dell’atto; nel classamento conseguente a DOCFA, il livello di dettaglio richiesto dipende dal fatto che l’Ufficio abbia o meno disatteso gli elementi dichiarati.

  • Codice di procedura civile, articolo 384, comma 2

    La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha quindi rigettato direttamente il ricorso originario dei contribuenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, introdotti dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17

    In caso di impugnazione integralmente rigettata sussistono, ricorrendone i presupposti, le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; la Corte ne ha dato atto a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Per attribuire la categoria catastale E a un impianto di trasporto non è sufficiente che esso trasporti persone o sia qualificato come servizio pubblico dalla normativa o da una concessione: occorre valutarne la destinazione oggettiva e la funzione concreta.
  • Un impianto di risalita destinato principalmente o esclusivamente a servire piste da sci o attività turistico-sportive, per una categoria circoscritta di utenti, non è di regola un mezzo di trasporto pubblico per esigenze generali di mobilità; la sua funzione commerciale può giustificare la categoria D/8.
  • La natura pubblica o privata del gestore non è decisiva per il classamento. Conta se la struttura sia concretamente a disposizione del pubblico per spostamenti da un luogo a un altro, in risposta a esigenze collettive generali e indistinte.
  • Nella procedura DOCFA, se l’Ufficio non modifica i fatti dichiarati e la rettifica dipende da una diversa valutazione tecnica o giuridica, la motivazione può limitarsi a indicare i dati oggettivi, la categoria attribuita e i riferimenti pertinenti. Se invece l’Ufficio disattende gli elementi fattuali dichiarati, deve specificare le differenze riscontrate per consentire la difesa e delimitare la controversia.

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