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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18444/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ufficio aveva notificato a più società un avviso di liquidazione per imposta di registro, riqualificando come cessione di ramo d'azienda una sequenza di operazioni societarie: costituzione di una società, aumento di capitale, conferimento di un ramo d'azienda comprensivo di gallerie commerciali e successiva cessione totalitaria delle partecipazioni della società conferitaria. Le società avevano impugnato l'atto sostenendo l'illegittimità della riqualificazione unitaria. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che le operazioni fossero momenti di un'unica operazione economica sostanzialmente riconducibile a cessione di ramo d'azienda. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e delle norme di interpretazione autentica introdotte dalle leggi del 2017 e 2018; violazione degli artt. 20 e 21 d.P.R. 131/1986 per avere riqualificato unitariamente atti distinti e indipendenti; violazione dell'art. 53 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 10-bis l. 212/2000 per avere sindacato la libera scelta negoziale dei contribuenti; violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 in relazione all'art. 176, comma 3, d.P.R. 917/1986; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione; violazione degli artt. 23 e 51 d.P.R. 131/1986 per il criterio di calcolo dell'imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, come modificato e interpretato autenticamente dalle leggi del 2017 e 2018, l'imposta di registro deve essere determinata in base al contenuto dell'atto presentato, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, sicché l'Amministrazione non può riqualificare in via unitaria una pluralità di atti distinti per ricondurli a una cessione di azienda/ramo d'azienda. Le spese sono state integralmente compensate per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    come modificato dall'art. 1, comma 87, L. 205/2017 e interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1084, L. 145/2018

    ai fini dell'imposta di registro l'interpretazione deve avvenire sulla base del solo atto presentato, senza ricorrere ad atti collegati o elementi extratestuali, e l'Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto è inquadrabile

  • art. 1, comma 87, L. 205/2017

    ha modificato l'art. 20 TUR precisando il riferimento al solo atto presentato e ai soli elementi desumibili dall'atto medesimo

  • art. 1, comma 1084, L. 145/2018

    ha qualificato la modifica dell'art. 20 TUR come interpretazione autentica

  • art. 21 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente per contestare la riqualificazione unitaria di atti distinti

  • art. 53 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla modalità di applicazione dell'imposta

  • art. 10-bis L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per escludere che il risparmio fiscale derivante dalla sequenza negoziale potesse essere valutato come abuso del diritto in questo giudizio

  • art. 176, comma 3, d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza di censure di elusività sul conferimento d'azienda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 23 d.P.R. 131/1986

    richiamato nel sesto motivo in tema di determinazione dell'imposta

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    richiamato nel sesto motivo in tema di calcolo della base imponibile

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, ritenuto non fondato

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, ritenuto non fondato

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, dopo le modifiche normative del 2017 e 2018, l'interpretazione dell'atto deve essere compiuta esclusivamente sulla base del contenuto dell'atto presentato a registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.
  • L'Amministrazione finanziaria non può, attraverso l'art. 20 TUR, riqualificare in modo unitario una pluralità di atti negoziali distinti per attribuire loro gli effetti di un diverso negozio o di una cessione d'azienda/ramo d'azienda.
  • La disciplina dell'art. 20 TUR non può essere utilizzata come strumento antielusivo generale sostitutivo dell'art. 10-bis l. 212/2000, quando la contestazione implichi una valutazione dell'abuso del diritto o della complessiva operazione economica oltre il testo dell'atto.
  • Quando la norma è stata espressamente qualificata dal legislatore come interpretazione autentica, il giudice deve applicarla secondo il significato così fissato, anche in presenza di precedenti orientamenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiNullitàAbuso del diritto

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