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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27692/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di un deposito cauzionale (€4.800) e aveva respinto la domanda riconvenzionale del locatore volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore (mancato pagamento dei canoni e mancata consegna di fideiussione). La conduttrice aveva invece dichiarato risolto il contratto invocando una clausola risolutiva per la mancata consegna del certificato di agibilità da parte del locatore; rilevate inoltre questioni processuali sulla tempestività di costituzione e sull'ammissibilità/qualificazione della doglianza della convenuta come controeccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'Appello e rimettendo la causa alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione per nuovo esame di merito. Ha ritenuto corretto il principio che il certificato di agibilità contrattualmente obbligato non possa essere sostituito da una semplice autocertificazione nella sfera privata, ma ha censurato la Corte territoriale per non avere valutato comparativamente l'eccezione di inadempimento dedotta dal locatore (mancato pagamento del canone di aprile 2016 e mancata fideiussione), prima di attribuire efficacia risolutiva alla dichiarazione della conduttrice. Inoltre la Cassazione ha ritenuto che la dedotta controeccezione della convenuta potesse essere esaminata dal giudice di merito anche in presenza di costituzione tardiva. La regolazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1456 cod. civ.

    disciplina la clausola risolutiva espressa: la sua operatività produce effetti automatici in presenza di inadempimento colpevole ma il giudice deve valutare l'eventuale eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte prima di dichiarare la risoluzione

  • art. 1453 cod. civ.

    azione di risoluzione per inadempimento: può essere esperita oltre alla declaratoria automatica della clausola risolutiva e impiega la regola secondo cui l'inadempimento allegato in domanda funge da eccezione rispetto alla pretesa avversa

  • art. 17.1, art. 17.6, art. 17.7 (clausole contrattuali)

    clausole contrattuali che prevedono la risoluzione espressa per il mancato pagamento dei canoni, per la mancata prestazione della fideiussione e per la mancata consegna del certificato di agibilità; la Corte ha ritenuto legittima l'operatività della clausola relativa al certificato ma ha richiamato l'obbligo di confrontare gli inadempimenti contrapposti

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4, 5

    fondamenti di impugnazione in cassazione (violazione di legge e nullità): sono stati evocati per censurare la decisione di merito

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    norma sulla cd. doppia conforme: la Corte osserva che non preclude tutte le censure in cassazione, ma solo quelle di cui all'art.360,1,n.5 quando ricorra la specifica ipotesi

  • art. 416 cod. proc. civ.

    termine per la costituzione in opposizione: la tardiva costituzione può incidere sull'ammissibilità di alcune iniziative ma il giudice può comunque valutare controeccezioni pertinenti

  • art. 645 cod. proc. civ.

    disciplina della riconvenzionale nel procedimento monitorio: richiamata in merito alla possibilità e limiti di iniziative riconvenzionali e di risposta

  • d.P.R. n. 380/2001, artt. 24 e 25

    norme sull'agibilità/abilitazione edilizia: richiamate nella discussione sull'obbligo contrattuale di consegnare certificato di agibilità

  • d.P.R. n. 445/2000, artt. 40 e 43

    disciplinano autocertificazioni e loro limiti: la Corte osserva che, in generale, nei rapporti tra privati l'autocertificazione non surroga l'obbligo contrattuale di consegnare un certificato specifico

  • art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.

    norme sulle spese di lite: la decisione di annullamento comporta che il giudice del rinvio regoli nuovamente le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese per la parte ricorrente; la Corte rinvia al giudice del merito per la nuova determinazione

Massime di principio

  • Quando una parte invoca una clausola risolutiva espressa il giudice non deve limitarsi ad accertare la formale dichiarazione di volontà dell'altra parte, ma deve valutare eventuali eccezioni di inadempimento sollevate dalla controparte: la valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti è pregna di rilevanza pregiudiziale
  • Un obbligo contrattuale di consegnare un documento specifico (es. certificato di agibilità) non si intende normalmente surrogabile con una semplice autocertificazione tra privati, salvo che il contratto o la legge dispongano diversamente
  • La tardiva costituzione di una parte può precludere alcune iniziative processuali, ma il giudice di merito resta tenuto a esaminare le controeccezioni rilevanti e tempestivamente sollevate, anche se qualificate dalla difesa come eccezione e non come domanda autonoma
  • La clausola risolutiva espressa, se accertata l'inadempimento previsto, produce effetti automatici; tuttavia la sua efficacia può essere neutralizzata dall'accertamento di un inadempimento precedente e più grave della parte che intende avvalersene
  • In caso di annullamento in Cassazione per vizi di valutazione comparativa dei fatti, la causa viene normalmente rimessa al giudice di merito per un nuovo esame del merito e per la rinnovata regolazione delle spese

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