Cassazione Penale, Sentenza n. 09807/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione e porto in luogo pubblico di arma e per ricettazione. Il ricorrente ha contestato: 1) la riconducibilità all'imputato della pistola sequestrata (travisi probatorio e valutazione dei testimoni); 2) la qualificazione dell'arma come "arma da guerra" anziché come arma comune da sparo (con conseguente esclusione della riduzione prevista dalla legge n. 895/1967); 3) la configurazione del reato di ricettazione, fondata sulla stessa riconducibilità dell'arma; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; 5) il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità per presunta illogicità e carenza motivazionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune doglianze (in particolare quelle che chiedevano una rivalutazione dei fatti e della prova già congruamente apprezzata dai giudici di merito: sul punto la tesi difensiva è stata ritenuta una mera lettura alternativa non devolvibile in cassazione). Sul profilo centrale della qualificazione giuridica dell'arma, però, la Corte ha accolto il motivo: la pistola calibro 9x19 non può essere qualificata come "arma da guerra" per le ragioni sistematiche e giurisprudenziali richiamate e deve essere considerata arma comune da sparo; la errata qualificazione ha inciso sulla valutazione della gravità del reato e sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 l. n. 895/1967 nonché sulla dosimetria della pena e sulla decisione di non concedere misure sostitutive. Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio. I motivi che attaccavano la riconducibilità dell'arma e la ricettazione sono stati in gran parte considerati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito; analogamente i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla conversione in lavori di pubblica utilità non hanno ottenuto accoglimento pieno in questa sede (contestazioni riconducibili alla valutazione di merito e alla documentazione mancante).
Norme richiamate
L'esclusione dell'attenuante della lieve entità è stata fondata nella sentenza di merito sulla qualificazione dell'arma come da guerra; la Corte di cassazione ha ritenuto che, dato il mutato inquadramento della pistola come arma comune da sparo, la valutazione dell'applicabilità dell'attenuante deve essere riesaminata in sede di rinvio
art. 1 e art. 2 legge 110/1975
Richiamate per distinguere armi da guerra e armi comuni da sparo: la Corte evidenzia che la mera destinazione delle munizioni/armi alle forze armate non può da sola giustificare la qualificazione come arma da guerra quando caratteristiche tecniche e mercato dimostrano la natura di arma comune
art. 23, comma 12-sexiesdecies, d.l. 06/07/2012 n.95 conv. l. 7/8/2012 n.135
Attribuisce al Banco Nazionale di Prova la competenza a verificare la qualità di arma comune da sparo e le modalità di classificazione; la deliberazione del Banco (2013) e la procedura qui richiamata hanno valore decisivo per escludere la qualificazione automatica della 9x19 come arma da guerra
art. 18 legge 28/12/2021 n.238
Modifica la disciplina delle munizioni 9x19 introducendo il requisito del marchio distintivo per le munizioni destinate alle Forze Armate; la novella ha inciso sul regime di commerciabilità e sulla distinzione normativa tra munizionamento da guerra e per mercato civile, confortando la qualificazione delle armi 9x19 come armi comuni salvo specifiche marcature
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte richiama che il semplice diniego di responsabilità non può essere automatica causa di esclusione delle attenuanti, ma la valutazione della credibilità e della collaborazione resta rimessa ai giudici del merito
artt. 10 e 14 l. n. 497 del 1974
Richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'arma; la Corte ha trattato la questione sottolineando che la corretta qualificazione è di natura tecnico-normativa e può dipendere anche dagli accertamenti e dalle determinazioni del Banco nazionale di prova
art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 53 l. n. 689 del 1981
Norme richiamate in relazione alla possibilità di convertire la pena detentiva in lavori di pubblica utilità; la Corte ha osservato che la richiesta è stata respinta in sede di merito per mancanza di documentazione e per incompatibilità con la pericolosità sociale riconosciuta dell'imputato
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'arma ("arma da guerra" vs "arma comune da sparo") è determinante ai fini della gravità del reato, delle attenuanti e della dosimetria della pena: un errore in tale qualificazione può far annullare la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio
- In Cassazione non è possibile ottenere la semplice riconsiderazione delle prove e della loro valutazione se i giudici di merito hanno compiuto una valutazione coerente e congrua; il vizio di travisamento è ammesso solo se la discordanza rispetto al materiale probatorio è manifesta e macroscopica (cosiddetta "doppia conforme" rilevante solo in casi eclatanti)
- Le determinazioni tecniche e amministrative del Banco Nazionale di Prova (e le modifiche legislative sul regime delle munizioni) hanno grande rilievo per la qualificazione delle armi e possono prevalere sulle valutazioni meramente dogmatiche o storiche
- Il rifiuto di riconoscere le attenuanti generiche o di concedere misure alternative (lavori di pubblica utilità) può reggere se motivato su elementi concreti quali la pericolosità sociale, la mancata documentazione e la valutazione complessiva della personalità e della condotta dell'imputato; la mera invocazione formale dell'attenuante o della misura sostitutiva senza prova documentale è spesso insufficiente
- Chi impugna in Cassazione la riconducibilità di un bene materiale (es. arma) deve puntare a dimostrare un travisamento manifesto delle risultanze probatorie o errori di diritto; altrimenti la critica verrà considerata una alternativa di ricostruzione non devolvibile in sede di legittimità
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