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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) il riconoscimento della recidiva aggravata (reiterata e infraquinquennale) per errata lettura del casellario e per valutazione temporale dei precedenti irrevocabili; la difesa sosteneva che alcune condanne dovessero considerarsi un'unica pronuncia per continuazione e che alcune condanne divennero irrevocabili dopo la consumazione delle ricettazioni, escludendo così la recidiva infraquinquennale; inoltre una condanna contravvenzionale (porto d'armi, ammenda €150) non sarebbe rilevante ai fini della recidiva. (2) la qualificazione come plurimi reati di ricettazione (capi 2,6,8,10) anziché un unico reato, sostenendo che le armi sarebbero state ricevute tutte insieme e dunque costituenti un unico reato di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile: ha confermato l'affermazione di responsabilità (irrevocabile) e ha rigettato la maggior parte dei motivi; ha però annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva aggravata (reiterata ed infraquinquennale) perché la Corte territoriale non ha esaminato compiutamente e in modo corretto la sequenza e la rilevanza delle condanne irrevocabili (anche avendo fatto riferimento erroneamente a una condanna contravvenzionale). Per questo motivo la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino perché verifichi, alla luce della corretta data dell'ultimo reato presupposto (individuato nel capo 8, 5/11/2017), se ricorrano i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Quanto alla questione dell'unicità del reato di ricettazione, la Cassazione l'ha dichiarata inammissibile o manifestamente infondata: ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui ciascuna arma, avendo autonoma provenienza delittuosa e identificabilità, integra reati distinti di ricettazione, con applicazione della continuazione tra di essi.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha richiamato che per la recidiva infraquinquennale il dies a quo è la data di passaggio in giudicato delle sentenze pregresse e che le condanne contravvenzionali non rilevano ai fini dell'istituto dopo la riforma (legge n. 251/2005).

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina la continuazione; la Corte ha affermato la compatibilità fra continuazione e recidiva e che la continuazione è una fictio iuris di temperamento del trattamento sanzionatorio, non impedendo il riconoscimento della recidiva se sussistono i presupposti.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha interpretato che la ricezione di più beni autonomi e di distinta provenienza delittuosa costituisce pluralità di reati di ricettazione, anche se i beni sono stati ricevuti nello stesso contesto temporale.

  • artt. 10 e 14 legge n. 110/1975

    Richiamate in relazione alla detenzione/porto di armi e alla loro disciplina speciale: le armi sono soggette a identificazione della provenienza e a disciplina che rende possibile contestare singoli reati per ogni arma ricettata.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma contravvenzionale (porto d'armi) la cui condanna (ammenda) non rileva ai fini della recidiva aggravata disciplinata dall'art. 99 cod. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Causa di gravame per illogicità/erronea applicazione di legge: la Corte ha esaminato motivi dedotti ex art. 606 e ne ha ritenuto parte inammissibile o infondata secondo i limiti devolutivi dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Impediscono alla Cassazione di esaminare questioni non dedotte in grado di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che introduceva una deduzione inedita relativa all'unicità del reato di ricettazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di sintesi del ricorso; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti di devoluzione indicati dalla norma.

Massime di principio

  • Recidiva e continuazione sono istituti compatibili: la continuazione non esclude di per sé il riconoscimento della recidiva quando ne ricorrano i presupposti; occorre però motivazione puntuale su entrambe le applicazioni.
  • Ai fini della recidiva infraquinquennale il computo dei cinque anni parte dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze pregresse (non dalla sola data di commissione del reato presupposto).
  • Le condanne per reati contravvenzionali (es. ammenda per porto d'armi contravvenzionale) non sono rilevanti ai fini dell'istituto della recidiva aggravata disciplinato dall'art. 99 cod. pen.
  • In tema di ricettazione, se i beni ricevuti hanno autonoma identità e provengono da furti distinti, la ricezione di ciascun bene costituisce un reato autonomo; la pluralità dei beni non si annulla solo perché la ricezione è avvenuta nello stesso contesto temporale.
  • La Cassazione non può esaminare questioni non sollevate in appello salvo che si tratti di eccezioni nate 'a sorpresa' per controdeduzione imprevedibile; perciò nuove doglianze introdotte direttamente in cassazione sono inammissibili.
  • Se la Corte territoriale non affronta o affronta erroneamente specifiche questioni rilevanti per l'applicazione di aggravanti (es. recidiva), la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quei profili perché vengano valutati compiutamente.

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