Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per fabbricazione di arma clandestina, sostenendo che la pistola ottenuta modificando una pistola giocattolo non poteva essere qualificata come "clandestina" perché sulla canna di ricambio era presente un numero di matricola che, secondo il ricorrente, avrebbe permesso di risalire all'origine dell'arma nonostante l'abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi. In sostanza l'eccezione era che l'abrogazione del Catalogo del 2012 avrebbe reso irrilevante la clandestinità quando fosse possibile l'identificazione tramite il numero sulla canna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi non abbia eliminato l'obbligo di registrazione/contrassegno delle armi da fuoco portatili, attribuito al Banco Nazionale di Prova dalla legge n.135/2012, e ha richiamato la giurisprudenza che considera sufficiente l'assenza anche di un solo elemento prescritto dall'art.11 della legge n.110/1975 per qualificare l'arma come clandestina. I fatti di causa (trasformazione di una pistola giocattolo con rimozione del tappo rosso e sostituzione/apertura della canna) sono stati ritenuti idonei a integrare il reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art. 11
La Corte ha richiamato che la mancanza anche di uno solo degli elementi prescritti dall'art.11 (indicazioni sulla canna/arma) è sufficiente per qualificare un'arma come clandestina
disposizioni di riforma del Catalogo Nazionale delle Armi (2012)
L'abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi ha trasferito al Banco Nazionale di Prova la competenza sulle indicazioni e sul contrassegno delle armi da fuoco portatili; dunque l'abrogazione non ha fatto venir meno l'obbligo di registrazione/contrassegno
Sulla base della Corte costituzionale n.186/2000, la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Rilevata l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la sentenza è richiamata per l'applicazione delle conseguenze pecuniarie previste dall'art.616 c.p.p.
Cassazione, Sez. 1, n. 5874 del 11/12/2013 (Vaccaro)
Sez.1, n.5874/11.12.2013, dep.2014
Giurisprudenza che attesta l'irrilevanza dell'avvenuta soppressione del Catalogo Nazionale delle Armi ai fini della qualificazione di clandestinità
Cassazione, Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013 (Reccia)
Sez.1, n.18778/27.03.2013
Conferma che la mancanza anche di un solo elemento previsto dall'art.11 rende l'arma clandestina
Cassazione, Sez. 1, n. 6295 del 27/11/2018 (Loffredo)
Sez.1, n.6295/27.11.2018, dep.2019
Sillogismo giurisprudenziale coerente che sostiene l'interpretazione contraria all'argomento dell'abrogazione del Catalogo
Massime di principio
- L'abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi (2012) non elimina l'obbligo di contrassegno/identificazione delle armi da fuoco portatili: tali funzioni sono state trasferite al Banco Nazionale di Prova
- Per qualificare un'arma come clandestina è sufficiente l'assenza anche di uno solo degli elementi prescritti dall'art.11 della legge n.110/1975; la mera presenza di un numero sulla canna non esclude automaticamente la clandestinità se non è dimostrata la conformità a tutti i requisiti legali
- La trasformazione di una pistola giocattolo in arma da fuoco (rimozione del tappo rosso, sostituzione/apertura della canna, rendere possibile l'innesco) integra la fattispecie di fabbricazione di arma clandestina
- In sede di Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende; chi propone ricorso deve addurre motivazioni utili e fondate
- In difesa, per escludere la qualificazione di "clandestina", è necessario dimostrare compiutamente la regolarità di tutte le indicazioni/contrassegni prescritti e la tracciabilità dell'arma secondo le competenze attuali del Banco Nazionale di Prova
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