Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 02/05/2025 per diversi motivi: Arben Gjevori censura la configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (sarebbe mancato il numero minimo di partecipanti e il suo ruolo sarebbe stato mero rapporto di lavoro con un unico interlocutore) e l'errata interpretazione di conversazioni intercettate (sarebbero riferite a veicoli e non a stupefacenti). Dani Fatos deduce un errore di identificazione personale fondato sul travisamento del servizio di osservazione/pedinamento e denuncia nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi nella perizia trascrittiva e nella catena di custodia dei supporti. Erjon Dane contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, art. 133 c.p.), la mancata riqualificazione della continuazione con precedenti sentenze e il calcolo degli aumenti di pena per continuazione/reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi sono generici o ripropongono censure già esaminate nei gradi di merito (aspecificità), per cui non possono costituire base di cassazione; la valutazione del ruolo di Gjevori e l'interpretazione delle intercettazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, e la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione sul contributo dell'imputato al sodalizio; la presunta errata identificazione di Fatos è smentita dalla testimonianza e la censura è inammissibile come travisamento del fatto; le doglianze sulla perizia trascrittiva e sulla catena di custodia sono generiche e la Corte ha ritenuto che i supporti fossero nella disponibilità delle parti e che non si dimostri difformità tra nastri e trascrizioni; la negazione delle attenuanti generiche a favore di Erjon è motivata congruamente (mancanza di elementi positivi) e il rigetto della continuazione è coerente con i principi che richiedono la prova di un "unico disegno criminoso" pianificato ab origine. Sono state altresì confermate la congruità degli aumenti di pena e l'obbligo dei ricorrenti di sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73; art. 74; art. 80
Art. 74: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti valutando il contributo funzionale e consapevole del ricorrente; art. 73: applicato per i reati di detenzione/trafficо; art. 80: esclusione della circostanza aggravante ove motivato dal giudice
codice di procedura penale
art. 606, comma 1 (lett. b), c), e)); art. 591, comma 1; art. 268; art. 269; art. 271; art. 616; art. 671
Art. 606: indicazione delle fattispecie di impugnazione in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (es. divieto di travisamento del fatto/valutazione di merito). Art. 591: inammissibilità per aspecificità dei motivi. Artt. 268-269-271: regole sulla conservazione e utilizzazione delle registrazioni e sulle conseguenze della loro mancata corretta gestione; la Corte ha ritenuto regolare la procedura e irrilevante la circostanza che inizialmente fossero consegnati supporti diversi, se identificati cronologicamente. Art. 616: condanna alle spese per i ricorrenti inammissibili. Art. 671: richiamato rispetto a doglianze sulla continuazione in fase esecutiva
codice penale
art. 81; art. 62-bis; art. 133
Art. 81: criteri per la continuazione e per l'aumento di pena; la Corte ha richiamato l'interpretazione che impone prova di un "unico disegno criminoso" progettato ab origine. Art. 62-bis e art. 133: regole sulle attenuanti generiche e sui criteri di valutazione; la Corte ha confermato che dopo le riforme non basta l'assenza di precedenti, occorrono elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti
Massime di principio
- In sede di Cassazione i rilievi che ripropongono motivazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito sono inammissibili per aspecificità; il ricorso deve contenere censure nuove e specifiche
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria un'investitura formale: conta il contributo consapevole, effettivo e funzionale all'esistenza/rafforzamento del sodalizio
- La contestazione di identità (errore di persona) richiede più che mera perplessità; la Corte di legittimità non riformula valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito
- Le doglianze generiche sul procedimento di trascrizione/perizia delle intercettazioni e sulla catena di custodia sono inefficaci se non dimostrano concretamente la discordanza tra nastri e trascrizioni o la mancanza dei supporti rilevanti
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede prova di un progetto criminoso unitario pianificato ab origine; analogia di reati, prossimità territoriale o tipologia non sono di per sé sufficienti
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche post-riforma richiede elementi positivi e non è automatico per lo stato di incensuratezza; il rigetto deve essere motivato richiamando i fattori ritenuti preponderanti
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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