Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che ha condannato l'imputato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5‑ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione). Il ricorrente deduceva: errata ripartizione degli oneri di allegazione e di prova circa l'esistenza del "giustificato motivo" (mancata considerazione dell'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi per il biglietto aereo); vizio di motivazione per non aver valutato la buona fede e l'assenza dell'elemento soggettivo in ragione della pendenza di procedure per protezione internazionale; mancata considerazione della direttiva CE n. 115/2008; e, infine, eccessività della pena pecuniaria inflitta.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo, in parte, inammissibile e, complessivamente, infondato. Ha confermato che il Giudice di pace ha correttamente applicato i criteri sul riparto degli oneri di allegazione (la persona straniera deve allegare i motivi non conosciuti dal giudice) e ha motivato in modo congruo l'assenza di un "giustificato motivo" per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. La Corte ha affermato che la mera condizione di povertà o la situazione tipica del migrante irregolare non costituiscono, di per sé, giustificato motivo salvo prova di circostanze oggettive o soggettive ostative che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento. Ha inoltre rilevato che le procedure di protezione internazionale menzionate dal ricorrente si erano concluse con provvedimenti di rigetto/inammissibilità anteriori all'accertamento e che non era stata allegata alcuna istanza di sospensione esecutiva; pertanto la pendenza di procedure non giustificava l'inottemperanza. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto congrua la multa di euro 10.000 (minimo edittale), con motivazione sintetica ma sufficiente ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. immigrazione)
art. 14, comma 5-ter; artt. 14-bis e 14-ter
L'art. 14, comma 5-ter sanziona la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento; la giurisprudenza valorizza che il 'giustificato motivo' richiesto per escludere la responsabilità deve essere allegato dallo straniero e provato se possibile, e consiste in ostacoli oggettivi o gravi motivazioni soggettive che rendono estremamente difficoltoso l'adempimento
L'art. 133 fornisce i criteri di determinazione della pena; è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'uso dei criteri quando la pena inflitta è al minimo edittale e non eccede la misura media
L'art. 530 regola l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (richiamato nella censura difensiva); l'art. 616 disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Direttiva CE
Direttiva CE n. 115 del 2008
Richiamata dalla difesa, ma la Corte osserva che i principi della direttiva non autorizzano di per sé a ritenere giustificata l'inottemperanza all'ordine di allontanamento in assenza di elementi probatori idonei e specifici
Massime di principio
- In casi di inottemperanza all'ordine di allontanamento lo straniero ha l'onere di allegare i motivi che giustificano la mancata esecuzione; il giudice non è tenuto a cercare ex officio tutti i possibili motivi non allegati
- La mera condizione di scarsità di mezzi economici o la situazione tipica del migrante irregolare non costituiscono di per sé un 'giustificato motivo'; occorrono circostanze oggettive o soggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento
- La pendenza di procedure per la protezione internazionale non sospende automaticamente l'efficacia di provvedimenti di espulsione; se il procedimento di protezione è stato già rigettato o dichiarato inammissibile e non è stata ottenuta sospensione esecutiva, ciò non giustifica l'inottemperanza
- L'onere di allegazione non equivale a un onere probatorio assoluto: l'imputato deve fornire elementi utili al riscontro, ma il giudice può valutare anche elementi acquisiti d'ufficio quando possibile
- In tema di quantificazione della pena, l'applicazione della misura minima edittale ben motivata sinteticamente non è di per sé impugnabile in cassazione se non emerge un vizio di eccesso o illogicità nella motivazione
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