Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di patteggiamento. Ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non ha valutato la possibilità di sostituire la demolizione con la "fiscalizzazione" dell'abuso (sanzione pecuniaria alternativa ex artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001), alla luce della presunta interconnessione strutturale tra la parte abusiva e la parte assentita dell'immobile e del conseguente rischio per la stabilità dell'edificio, nonché della mancata esecuzione di accertamenti tecnici sulla praticabilità della demolizione senza pregiudizio statico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tema della fiscalizzazione fosse in gran parte astratto e non adeguatamente allegato in fatto, per cui il giudice dell'esecuzione non era tenuto ad avviare d'ufficio complesse indagini tecniche. Inoltre la Corte ha affermato l'inapplicabilità della procedura di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 al caso concreto poiché le opere erano realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico (quindi da qualificare come difformità totale/variazione essenziale ex art. 32, comma 3) e costituivano, per rapporto di volume e nuova volumetria, una nuova costruzione in totale difformità; inoltre i lavori erano eseguiti in zona sismica senza previa autorizzazione sismica, escludendo la possibilità di sanatoria. Per queste ragioni l'ordine di demolizione resta eseguibile; la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34, comma 2
«Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.»
La procedura di "fiscalizzazione" trova applicazione esclusivamente per interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire; non costituisce sanatoria e non è applicabile alle opere qualificate come difformità totali o nuove costruzioni, né alle opere in zona paesaggisticamente vincolata che sono considerate sempre difformità totali/variazioni essenziali.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33
Prevede limiti e casistiche relative alla demolizione e agli interventi (richiamata come quadro normativo per le soluzioni alternative); in giurisprudenza può essere richiamata quando la demolizione comprometterebbe una parte assentita dell'immobile, ma la sua applicabilità dipende dalla qualificazione della difformità (parziale vs totale).
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 3
Stabilisce che gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico si considerano sempre come difformità totale o variazioni essenziali; di conseguenza la fiscalizzazione (art. 34, comma 2) non è applicabile in tali casi.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), art. 181, comma 1-bis
La Corte ha ricordato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme penali (richiamata nel procedimento) non incide sulla persistenza dell'ordine demolitorio sul piano urbanistico-edilizio quando permangono le contravvenzioni edilizie e i presupposti amministrativi della sanzione.
codice di procedura penale, art. 445
Prevede l'estinzione del reato in talune ipotesi (richiamata nel procedimento); la Corte ha chiarito che l'estinzione del reato non impedisce, in quanto tale, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di natura amministrativo-edilizia.
codice di procedura penale, art. 665
Attribuisce al giudice penale la competenza per l'esecuzione degli ordini di demolizione emessi in sede penale: l'esecuzione materiale resta dunque affidata al giudice dell'esecuzione anche dopo l'estinzione del reato.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 44, 64-71, 65-72, 83-95
Norme del titolo che sanzionano le contravvenzioni edilizie; la Corte rileva che l'ordine di demolizione è disposto anche per tali contravvenzioni, il che preserva l'efficacia demolitoria indipendentemente dall'evoluzione del profilo penale principale.
Richiamata come criterio per la determinazione del "costo di produzione" utilizzato nella misura della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45
Richiamati in relazione alla procedura di sanatoria (permesso in sanatoria) e al requisito della "doppia conformità"; la Corte ha ricordato che la mancanza dell'autorizzazione sismica e la violazione dei requisiti sismici possono escludere la possibilità di sanatoria.
codice di procedura penale, art. 611
Norma procedurale utilizzata per il trattamento cartolare del ricorso (esame senza udienza).
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione all'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso (art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001) è applicabile solo per difformità parziali e non vale come sanatoria: se l'opera è qualificabile come difformità totale o nuova costruzione, o è in zona paesaggisticamente vincolata (art. 32, comma 3), la fiscalizzazione non può essere invocata.
- Se si contesta la praticabilità tecnica della demolizione per rischio statico, il soggetto che si oppone deve allegare in modo minimamente specifico fatti e elementi tecnici idonei a fondare la necessità di accertamenti; in mancanza il giudice non è tenuto ad avviare d'ufficio complesse istruttorie tecniche.
- L'estinzione del reato o la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale non incidono automaticamente sull'ordine di demolizione di matrice urbanistico-edilizia: la sanzione demolitoria può avere autonoma persistenza sul piano amministrativo/edilizio.
- In zona sismica l'omissione delle autorizzazioni/atti progettuali necessari (es. deposito presso il Genio Civile) ostacola la possibilità di regolarizzare l'opera; ciò riduce le chances di accedere a misure alternative alla demolizione.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione circa la possibilità di non eseguire la demolizione (o di sostituirla con sanzione pecuniaria) è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali; occorrono quindi decisioni motivate e, se contestate, censure che evidenzino tale insufficienza motivazionale.
- Chi intende evitare l'esecuzione demolitoria per ragioni statiche o tecniche deve promuovere gli opportuni accertamenti tecnici nell'ambito della fase esecutiva o proporre istanze con allegazioni tecniche precise al giudice dell'esecuzione e, se necessario, al Comune per l'accertamento della impossibilità materiale della demolizione.
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