Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino dell'08/04/2015. Il ricorrente contestava l'inammissibilità per aver depositato l'atto di appello mediante PEC e con deposito cartaceo in cancelleria, anziché tramite il portale telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. e dalla disciplina sul processo penale telematico; deduceva altresì violazioni costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) e la illegittimità del D.M. n. 206/2024 per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. Sosteneva inoltre che la PEC inviata era riconducibile ad un indirizzo indicato dalla DGSIA e che l'atto era comunque pervenuto al giudice a quo nei termini, invocando il principio del favor impugnationis e la giurisprudenza CEDU contro eccessivi formalismi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che, a decorrere dal 01/01/2025, le impugnazioni avverso sentenze di primo grado devono essere depositate esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. e delle disposizioni regolamentari. L'atto del ricorrente era stato depositato con modalità non telematiche (PEC e copia cartacea) anziché tramite il portale telematico richiesto per il Tribunale, sicché la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. è operante. La Corte ha altresì ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, poiché la sanzione discende dal combinato disposto degli artt. 591, 582 e 111-bis c.p.p.; ha distinto il caso da ipotesi in cui è stata utilizzata la modalità telematica ma con indirizzo PEC diverso non incluso nell'elenco DGSIA, nelle quali le Sezioni Unite hanno ammesso limiti al formalismo ove vi sia "continuità digitale". In conclusione, in mancanza dell'uso della procedura telematica obbligatoria, l'impugnazione è inammissibile e il ricorso principale è stato respinto.
Norme richiamate
Disciplina il deposito telematico degli atti; la Corte interpreta l'art. 111-bis come prescrittivo dell'obbligo di deposito telematico, obbligo che, ove previsto come esclusivo, rende inammissibile l'atto depositato con modalità diverse.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'atto di impugnazione va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la Corte lo applica coniugandolo con la disciplina del deposito telematico, rilevando che l'appello va dunque presentato presso il Tribunale con le modalità richieste per gli uffici di primo grado.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la causa di inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell'impugnazione; la Corte indica questa norma come la fonte diretta della sanzione applicata al caso concreto.
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 87 e art. 87-bis)
La disciplina di attuazione del processo penale telematico e le norme transitorie (art. 87) sono ritenute dalla Corte quadro normativo che autorizza il regolamento e la determinazione delle decorrenze; la Corte osserva che le censure sull'art. 87-bis non incidono sulla sanzione applicata, che deriva dagli articoli del codice di procedura penale integrati dal d.lgs.
D.M. n. 217 del 29/12/2023 (art. 3)
a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale
Regolamenta uffici/tipologie di atti e termini di transizione; la Corte utilizza la disposizione per stabilire le scadenze da cui decorre l'obbligo esclusivo del deposito telematico per gli uffici di primo grado.
Modifica l'art. 3 del D.M. n. 217/2023 anticipando o specificando i termini e gli ambiti di obbligatorietà telematica; la Corte ritiene che eventuali censure sul decreto non mutino la natura della sanzione prevista dal codice (art. 591 c.p.p.) quando la modalità telematica è prescritta.
Sez. Unite, sentenza n. 6565 dell'11/12/2025 (Messina) e giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026)
La giurisprudenza di legittimità è richiamata per distinguere i casi di "continuità digitale" (inoltro telematico tramite indirizzo PEC diverso) dalle ipotesi in cui il mezzo utilizzato non è quello telematico; solo nella prima possono configurarsi margini interpretativi favorevoli all'ammissibilità, mentre nella seconda la sanzione di inammissibilità trova applicazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, Patricolo e altri c. Italia, 23/05/2024)
Richiamata dalla difesa come argomento contro eccessivi formalismi; la Corte di legittimità riconosce i principi richiamati ma ritiene che la normativa nazionale in esame stabilisca una sanzione chiara e proporzionata, pubblicizzata e finalizzata a un interesse pubblico di sistema (introduzione del processo penale telematico).
Massime di principio
- Dal 01/01/2025 le impugnazioni contro sentenze di primo grado devono essere presentate con modalità telematiche secondo l'art. 111-bis c.p.p. quando il regolamento lo prescrive; il mancato uso del canale telematico obbligatorio comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La sanzione di inammissibilità trae la sua fonte principalmente dal codice di procedura penale (artt. 582, 591 e 111-bis) e non da disposizioni secondarie; le censure rivolte a norme regolamentari possono essere irrilevanti se l'illecito formale concretizza la fattispecie sanzionata dal codice.
- L'uso della PEC può essere ammesso solo nei casi espressamente previsti come modalità alternative o durante i termini di transizione e, se rilevante, quando si realizza una "continuità digitale" (inoltro telematico integrale e riconducibile all'ufficio competente). Se invece si utilizza un mezzo 'radicalmente diverso' rispetto a quello prescritto (per es. deposito analogico invece di deposito telematico), l'impugnazione è inammissibile.
- Nel dubbio operativo, il difensore deve depositare l'atto secondo la modalità espressamente prevista per l'ufficio competente (per l'appello: il Tribunale in primo grado), usare il portale telematico indicato e conservare tutte le ricevute/riscontri tecnici in caso di malfunzionamenti, documentando tempestivamente eventuali problemi tecnici.
- Le questioni costituzionali e i richiami alla CEDU non garantiscono automaticamente l'ammissibilità dell'atto se il legislatore ha introdotto una sanzione chiara e proporzionata; tuttavia, controversie su indirizzi PEC non inclusi nell'elenco DGSIA o su casi di "continuità digitale" possono ancora offrire argomenti processuali diversi rispetto all'uso di modalità analogiche non ammesse.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, adottare la regola pratica: verificare prima della scadenza la modalità prescritta per l'ufficio competente; usare il portale telematico; in caso di malfunzionamento attestabile, procedere al deposito alternativo consentito dalle norme transitorie e segnalare immediatamente l'anomalia con documentazione probatoria.
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