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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11007/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito d’impresa del contribuente in misura molto superiore a quanto dichiarato, facendo seguito a contraddittorio e a movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente e rideterminato i ricavi non dichiarati. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione delle norme processuali e costituzionali sulla motivazione; 2) violazione delle norme sulla distribuzione dell’onere della prova e sulla presunzione derivante dalle indagini bancarie; 3) violazione delle norme in tema di motivazione dell’atto impositivo e di prova, sempre con riferimento all’accertamento bancario e alla ricostruzione del reddito. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, relativi anch’essi alla disciplina dell’onere della prova e al riconoscimento dei costi sostenuti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati perché diretti contro l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ravvisato una motivazione soltanto apparente, in quanto la CTR non aveva correttamente inquadrato la fattispecie: non si trattava di un mero accertamento fondato su indagini bancarie o studi di settore, ma di un accertamento analitico-induttivo fondato sull’antieconomicità, con contestazione di maggiori entrate, uscite e operazioni extraconto non giustificate. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione nei casi in cui la motivazione sia solo apparente o mancante in senso costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per censurare la violazione di norme di diritto in tema di riparto dell'onere della prova e di accertamento tributario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della necessaria esistenza di una motivazione effettiva della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma del processo tributario sulla motivazione della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova nei giudizi concernenti l'accertamento tributario.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni legali e riparto dell'onere probatorio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base delle presunzioni e delle indagini bancarie utilizzate nell'accertamento.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    indicato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo sul difetto/insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • legge n. 130/2022

    richiamata per la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando esiste solo in modo grafico ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio né la ratio effettivamente seguita dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; resta escluso il sindacato sulla mera sufficienza della motivazione.
  • In materia di accertamento tributario, il giudice deve qualificare correttamente la tipologia di accertamento posta a base dell'atto, perché il regime probatorio e il controllo sulla motivazione dipendono dalla concreta fattispecie accertativa.
  • Quando l'accertamento è analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità, il nucleo giustificativo dell'atto e della decisione non è la semplice esistenza di movimentazioni bancarie, ma il confronto tra reddito dichiarato e complessiva capacità economica desumibile dalle operazioni contestate.
  • La decisione è viziata se omette di confrontarsi con gli specifici elementi contestati nell'avviso di accertamento e con il contenuto delle presunzioni utilizzate dall'amministrazione, sostituendo alla fattispecie reale una ricostruzione incongrua o astratta.
  • Se il ricorso principale viene accolto per nullità della sentenza impugnata, i motivi del ricorso incidentale che presuppongono il riesame del merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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