Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il proprietario di alcuni immobili situati nel territorio comunale ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione del consiglio comunale e il successivo decreto dirigenziale con cui il comune aveva disposto l'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, di un diritto di servitù su suoli di sua proprietà per consentire l'attivazione di un impianto idroelettrico in favore della società controinteressata. Il tribunale speciale ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l'applicazione dell'art. 42-bis anche ai diritti reali parziari, sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi in capo alla società beneficiaria e non ravvisabili i vizi procedimentali dedotti. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, tutti centrati sulla nullità della sentenza e del procedimento per motivazione omessa o apparente: ha lamentato, in particolare, la mancata considerazione delle doglianze relative alla violazione degli artt. 3, 9 e 10 della l. n. 241/1990, l'illegittima posizione di vantaggio asseritamente riconosciuta alla società nel procedimento, la violazione dell'art. 42-bis, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che, per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il vizio di omessa pronuncia va fatto valere con l'istanza di rettificazione dinanzi allo stesso tribunale, mentre in cassazione sono deducibili solo la violazione di legge e i vizi della motivazione nei limiti costituzionalmente rilevanti. Ha poi ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo intelligibile le ragioni della decisione: da un lato, la corretta applicazione dell'art. 42-bis, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001 e la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'acquisizione sanante, estesa anche ai diritti reali parziari; dall'altro, l'insussistenza dei vizi procedimentali denunciati e la genericità delle doglianze sulla pretesa posizione di vantaggio della società. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della società resistente, mentre nulla è stato disposto nei confronti del comune, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
comma 4; comma 5; comma 6
L'acquisizione sanante può riguardare, oltre alla proprietà, anche diritti reali parziari su beni privati occupati sine titulo per opere di interesse pubblico; la legittimità del provvedimento richiede la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione/procedimento; la Corte rileva che le doglianze al riguardo sono state comunque esaminate dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'apporto partecipativo al procedimento amministrativo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale.
art. 111 Cost.
In cassazione contro le decisioni del TSAP è deducibile solo il vizio motivazionale nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante (motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria).
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo se manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice o la motivazione è solo apparente.
I motivi sono stati formalmente incardinati come nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione e omessa pronuncia.
art. 204 r.d. n. 1775/1933
Per omessa pronuncia o extrapetizione del TSAP il rimedio è l'istanza di rettificazione davanti al medesimo tribunale, non il ricorso per cassazione.
artt. 200-202 r.d. n. 1775/1933
Individuano il ricorso per cassazione avverso le decisioni del TSAP per i vizi consentiti dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la deduzione di omessa pronuncia o extrapetizione non si propone con ricorso per cassazione, ma con l'istanza di rettificazione prevista dalla disciplina speciale.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è limitato alla violazione di legge e ai soli vizi motivazionali che si traducono in anomalia costituzionalmente rilevante, non essendo consentito un controllo sulla sufficienza o razionalità della motivazione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando il testo non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che la parte ritenga la motivazione erronea o incompleta rispetto alle proprie aspettative difensive.
- L'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 può riguardare anche diritti reali parziari, non soltanto la piena proprietà, ove il provvedimento sia adottato per opere di interesse pubblico e ricorrano i presupposti legali.
- Le censure relative a vizi procedimentali devono indicare in modo specifico la lesione concretamente subita e non possono risolversi in doglianze generiche sulla pretesa posizione di favore riconosciuta ad altro soggetto nel procedimento.
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