Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal fallimento di una società in nome collettivo e dei soci in proprio per ottenere l'accertamento della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare con cui uno dei soci aveva venduto alla coniuge il 50% di una porzione immobiliare sita in Roma. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato il pagamento del prezzo dichiarato nell'atto, valorizzando la documentazione sugli assegni prodotti dall'acquirente, la mancanza di prova sulla riconducibilità del conto corrente, la scansione temporale anomala dei pagamenti, la differenza tra prezzo dichiarato e valore del bene e altri elementi presuntivi. In cassazione la parte acquirente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. per ultrapetizione/violazione del giudicato sulla titolarità del conto corrente da cui era stata tratta la provvista; 2) violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di aver provato il pagamento di 65.000 euro mediante sette assegni e che l'onere della prova contraria gravasse sul fallimento; 3) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando l'uso della prova presuntiva per dimostrare la simulazione assoluta e la rilevanza attribuita a dissesto, causa simulandi, mancato pagamento e valore del bene; 4) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà e illogicità della motivazione, perché la corte avrebbe negato la prova del pagamento pur riconoscendo l'esistenza di assegni per 65.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, sotto la veste della violazione di legge, a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha affermato che, in tema di simulazione assoluta, il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni, valutandole sia singolarmente sia nel loro insieme, e che tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'accertamento della non contestazione è riservato al giudice di merito e che la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sindacare il libero convincimento del giudice se in realtà si contesta la valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione; la censura è stata ritenuta infondata perché tendeva a contestare un apprezzamento di merito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre violazione del contraddittorio/ultrapetizione; non ha condotto all'accoglimento.
art. 1414 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla simulazione del contratto; la Corte ha ribadito che la simulazione assoluta può essere provata anche per presunzioni.
art. 2697 c.c.
La Corte ha chiarito che la norma disciplina l'onere della prova, non la valutazione delle prove, e che la censura era inammissibile perché mirava a contestare il merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione dedotta è stata ricondotta impropriamente alla valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha confermato la possibilità di fondare la simulazione su fatti noti valutati globalmente.
art. 2729 c.c.
La Corte ha ribadito che, nella simulazione assoluta proposta da terzi, spetta al giudice di merito valutare l'idoneità degli indizi e la loro convergenza globale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare il libero convincimento; la Corte ha escluso che la doglianza integri violazione di legge quando si contesta solo la valutazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo le censure dirette a una rivalutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per asserita contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di simulazione assoluta di un contratto, la prova per presunzioni può fondarsi su una pluralità di indizi che il giudice di merito deve valutare non solo separatamente, ma soprattutto nella loro convergenza complessiva; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e coerente.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito e il relativo sindacato in cassazione è limitato ai soli vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- L'art. 2697 c.c. disciplina la ripartizione dell'onere della prova, ma non consente di censurare in cassazione la valutazione del risultato probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Nei giudizi promossi da terzi per far valere la simulazione assoluta, il giudice può ricorrere a presunzioni semplici purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti e siano esaminati in un giudizio unitario di sintesi.
- L'accertamento della sussistenza o meno della non contestazione appartiene al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo entro i limiti del vizio di motivazione; non è ammissibile invocare successivamente la non contestazione per sovvertire l'apprezzamento già compiuto dal giudice di merito.
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