Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
La società agente aveva agito in primo grado per ottenere l'indennità di fine rapporto di agenzia, le provvigioni maturate, il compenso per attività di merchandising e il risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo di preavviso. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. L'agente aveva quindi proposto appello con atto notificato tempestivamente, ma privo dell'indicazione dell'udienza di comparizione e degli avvertimenti richiesti dalla disciplina della citazione. La corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame ritenendo l'atto introduttivo radicalmente irregolare e non sanabile, anche perché la successiva notifica integrativa era avvenuta oltre il termine breve di impugnazione. Con il ricorso per cassazione la società agente ha denunciato violazione dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che i vizi della vocatio in ius dell'atto di appello sono sanabili anche in appello mediante rinnovazione con effetti ex tunc e che, pertanto, il gravame doveva essere ritenuto ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per l'esame nel merito dei motivi di gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'art. 164 c.p.c. si applica anche alla citazione in appello, che la nullità per vizi della vocatio in ius è sanabile anche quando manchino tutti gli elementi di tale vocatio, e che la rinnovazione tempestivamente ordinata sana retroattivamente il vizio, facendo decorrere gli effetti dell'impugnazione dalla prima notificazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione della disciplina sulla nullità della citazione in appello.
art. 164 c.p.c.
È applicabile anche alla citazione introduttiva dell'appello; i vizi della vocatio in ius, anche se integrali, determinano nullità sanabile con rinnovazione ex tunc e non inammissibilità del gravame.
art. 342 c.p.c.
La citazione in appello deve rispettare le indicazioni dell'atto introduttivo, ma il richiamo non esclude l'operatività dell'art. 164 c.p.c. per i vizi della vocatio.
art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.
Gli avvertimenti previsti da tale norma, nel testo ratione temporis, riguardano il primo grado e non incidono sul regime delle decadenze in appello.
art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.
In caso di mancata indicazione dell'udienza, questa deve essere individuata secondo la disciplina di assegnazione dell'udienza da parte del giudice.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con deposito di memoria.
Massime di principio
- L'art. 164 c.p.c. si applica anche alla citazione introduttiva dell'appello: i vizi della vocatio in ius non determinano, di per sé, l'inammissibilità del gravame né il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La nullità della citazione in appello è sanabile retroattivamente anche quando l'atto sia carente di tutti gli elementi della vocatio in ius, purché il vizio non riguardi la editio actionis e il giudice disponga la rinnovazione nei termini.
- La rinnovazione tempestiva dell'atto di citazione in appello nulla produce effetti ex tunc: la tempestività dell'impugnazione va valutata con riferimento alla prima notificazione, non a quella integrativa.
- Il concorso di più irregolarità nella vocatio in ius non muta il regime di sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c., che resta applicabile in ragione della sufficiente identificazione del diritto fatto valere.
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