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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario fondo servente)

La controversia

Con atto introduttivo notificato nel 2011, alcuni comproprietari di un fondo intercluso chiedevano nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici per consentire la coltivazione agricola del loro terreno. Il convenuto rimaneva contumace in primo grado; il tribunale accertava l'interclusione e costituiva la servitù. In appello, promosso dal convenuto, la decisione veniva riformata solo quanto all'indennità dovuta per la servitù, posta a carico degli attori nella misura di euro 1.200, e con regolazione delle spese in parte a carico dell'appellante. In cassazione il soccombente proponeva quattro motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sul rinvio al primo giudice, per non avere la corte individuato e chiamato tutti i proprietari dei fondi serventi, tra cui un Comune e una comproprietaria del fondo; 2) violazione delle norme sulla servitù coattiva, per non avere la corte valutato correttamente la documentazione sulla presenza di una cantina vinicola e quindi sul tracciato del passaggio di minor danno; 3) violazione delle norme sulla determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere gravato parzialmente il soccombente appellante nonostante il suo parziale successo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio debba essere proposta contro tutti i proprietari dei fondi che si frappongono all'accesso alla via pubblica oppure contro tutti i comproprietari del fondo intercludente. Poiché nel giudizio non avevano partecipato tutti i soggetti risultanti dagli atti come proprietari del fondo servente, la sentenza di merito era stata pronunciata inutiliter data. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al tribunale, quale primo giudice, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    la servitù coattiva di passaggio realizza la funzione di assicurare l'accesso del fondo intercluso alla via pubblica e, quando occorre la tutela giudiziale, richiede la partecipazione di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente

  • art. 1052 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla scelta del tracciato del passaggio di minor danno per il fondo servente

  • artt. 1038-1053 c.c.

    richiamati dal ricorrente sulla determinazione dell'indennità dovuta per la servitù coattiva

  • artt. 102-111 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno del dedotto difetto di integrazione del contraddittorio e della necessità di chiamare tutti i litisconsorti necessari

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 383 c.p.c.

    utilizzato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la compensazione/parziale soccombenza sulle spese

Massime di principio

  • L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che ostacolano l'accesso alla via pubblica oppure di tutti i comproprietari del fondo intercludente, poiché la costituzione del diritto richiede la partecipazione al processo di tutti i soggetti incisi dalla futura servitù.
  • Se nel giudizio di merito manca la partecipazione di uno o più litisconsorti necessari nella controversia sulla servitù coattiva di passaggio, la sentenza è inutiliter data e deve essere cassata con rinvio per integrare il contraddittorio.
  • Una volta accolto il motivo relativo al difetto di litisconsorzio necessario, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della servitù, il tracciato del passaggio, l'indennità e le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieServitùLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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