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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due pagamenti eseguiti in favore della società creditrice il 23 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009. In primo grado la domanda era stata respinta quanto a quei pagamenti, ritenuti esenti da revocatoria perché effettuati nei termini d'uso, mentre la corte d'appello aveva escluso tale specifica esenzione ma aveva comunque negato la revocabilità per difetto di prova della scientia decoctionis della destinataria dei pagamenti. Il fallimento ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: (1) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. e delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, lamentando la mancata considerazione di una pluralità di indizi (articoli di stampa, agitazioni sindacali, bilancio 2007, azioni monitorie ed esecutive, rapporti commerciali continuativi, contiguità degli stabilimenti, revoca degli affidamenti bancari, partecipazione a un ATI); (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la corte valutato complessivamente tali elementi e per avere attribuito rilievo al tentativo politico di salvataggio dell'impresa; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata pronuncia sulla richiesta di prova per interpello e testi, in particolare sul capitolo relativo all'invio di solleciti di pagamento. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale tardivo sulle spese del giudizio di merito, sostenendo di avere formulato un'offerta transattiva congrua in relazione ad altri pagamenti revocati successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la corte di merito avesse correttamente valutato gli indizi addotti e che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti, e ha osservato che le notizie di stampa e gli altri elementi dedotti non offrivano un quadro univoco dell'insolvenza, potendo anzi suggerire anche un tentativo di salvataggio dell'impresa; pertanto non era illogica l'esclusione della scientia decoctionis in capo alla destinataria dei pagamenti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che il vizio di omessa pronuncia non riguarda questioni processuali come la mancata ammissione di prove, e che il capitolo istruttorio trascurato non era comunque decisivo ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza. È stato inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della resistente ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale, con esclusione del raddoppio del contributo unificato per la parte resistente per effetto dell'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Norma base dell'azione revocatoria fallimentare invocata dal fallimento per far dichiarare inefficaci i pagamenti eseguiti prima del fallimento.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.

    Richiamato come causa di esenzione dalla revocatoria per pagamenti effettuati nei termini d'uso, poi esclusa in fatto dalla corte di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sia per censurare la valutazione delle prove sia per lamentare la mancata considerazione della prova testimoniale e documentale.

  • art. 2727 c.c.

    Norma richiamata in tema di prova presuntiva e di deduzione del fatto ignoto da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, non per chiedere una rivalutazione del merito istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria, escluso perché non riferibile a questioni processuali di ammissione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte chiarisce che l'omessa pronuncia attiene alle domande di merito e non alla mancata ammissione di prove.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando è inammissibile il ricorso principale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso in concreto per l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis del terzo non può essere desunta da indizi generici o non univoci: occorrono elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza, valutati complessivamente dal giudice di merito.
  • La censura di legittimità non può risolversi nella richiesta di una diversa ponderazione del materiale istruttorio; la valutazione dell'efficacia sintomatica degli indizi è un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • L'omesso esame di un singolo elemento indiziario non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se non è dimostrato che tale elemento, da solo o insieme agli altri, avrebbe avuto carattere decisivo.
  • Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande ed eccezioni di merito e non la mancata ammissione o valutazione di istanze istruttorie; per queste ultime la censura è ammissibile solo se la prova non acquisita era decisiva in modo tale da scardinare la ratio decidendi.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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