Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da una servitù di non edificare costituita nel 1931 a favore di un edificio limitrofo. Sul fondo servente, dal 1978, era presente un tunnel che dalla pubblica via conduceva all'ingresso di una discoteca. Nel 2003 il condominio del fondo dominante agiva per l'accertamento della servitù, la demolizione dell'opera, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo prescritta la servitù per non uso ultraventennale. In appello una condomina sosteneva che nel 1995 il tunnel fosse stato demolito e poi integralmente rifatto, per iniziativa della società che gestiva la discoteca all'epoca, e che tale demolizione avesse interrotto la prescrizione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1073, 2934 e 2943 c.c., assumendo che, nelle servitù negative continue, qualsiasi fatto umano impeditivo o ripristinatorio dell'esercizio della servitù interrompe il termine prescrizionale, a prescindere dall'autore e dalla causa della demolizione; 2) violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio, senza contraddittorio, la questione della irrilevanza interruttiva della demolizione non conseguente allo ius prohibendi del titolare del fondo dominante e subito seguita dalla ricostruzione dell'opera. La resistente principale ha eccepito la correttezza della decisione; il proprietario del fondo servente ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'argomentazione della Corte d'appello era coerente con la giurisprudenza sulla prescrizione delle servitù: la demolizione del manufatto non ha effetto interruttivo quando non è espressione dello ius prohibendi del titolare del fondo dominante, che dovrebbe essere esercitato mediante domanda giudiziale; inoltre demolizione e ricostruzione vanno valutate unitariamente, perché inserite in un processo funzionalmente teso a consolidare l'inosservanza della servitù senza soluzione di continuità. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la questione di diritto sulla rilevanza interruttiva del fatto storico era già nel thema decidendum e, comunque, non vi era stato alcun concreto pregiudizio dal mancato contraddittorio, potendo la parte far valere le proprie ragioni in cassazione. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1079 c.c.
azione per tutela della servitù
richiamato come base dell'azione proposta dal titolare del fondo dominante per accertamento, demolizione, rimessione in pristino e danni.
art. 1073 c.c.
prescrizione per non uso della servitù
la Corte ribadisce che la prescrizione delle servitù negative e continue decorre dal fatto impeditivo dell'esercizio del diritto, ma esclude che la demolizione seguita da ricostruzione, non collegata allo ius prohibendi del titolare, abbia effetto interruttivo.
art. 2934 c.c.
invocato nel ricorso come norma generale sulla prescrizione estintiva, ma il motivo è stato respinto.
art. 2943 c.c.
invocato nel ricorso in tema di interruzione della prescrizione, ma la Corte ha escluso la sua applicazione al caso concreto nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 2944 c.c.
richiamato dalla Corte per contrapporre il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo a una sequenza demolizione-ricostruzione che non può essere letta atomisticamente come fatto interruttivo autonomo.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al preteso difetto di contraddittorio sulla questione giuridica rilevata dalla Corte d'appello.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla pretesa introduzione d'ufficio della questione in appello.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato in concreto.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo, ritenuto non leso dalla decisione d'appello.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare l'accertamento della demolizione del tunnel.
art. 229 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla prova della demolizione.
art. 2733 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di confessione e accertamento del fatto storico.
art. 354 c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che il doppio grado abbia copertura costituzionale generale.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1-bis, art. 13, d.p.r. 115/2002
richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella prescrizione delle servitù negative e continue il termine di non uso decorre dal fatto impeditivo dell'esercizio del diritto; tuttavia non ogni evento materiale che incida sull'opera è di per sé idoneo a interrompere la prescrizione, occorrendo valorizzare il rapporto funzionale dell'evento con l'esercizio dello ius prohibendi del titolare.
- La demolizione di un manufatto seguito da immediata ricostruzione non va valutata in modo atomistico, ma come sequenza unitaria: se tale sequenza è funzionalmente orientata a mantenere o consolidare l'inosservanza della servitù, non interrompe necessariamente il decorso del termine prescrizionale.
- Lo ius prohibendi del titolare della servitù, per assumere efficacia interruttiva in questo ambito, deve essere esercitato nelle forme idonee a far valere giudizialmente la tutela del diritto; la mera diffida o costituzione in mora non equivalgono alla domanda giudiziale per i diritti reali.
- La deduzione in appello di una questione giuridica già desumibile dal fatto storico accertato non integra, di per sé, violazione del contraddittorio quando la parte possa comunque svolgere pienamente le proprie difese nel giudizio di legittimità e non sia allegato un concreto pregiudizio processuale.
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