Cassazione Civile, Ordinanza n. 17482/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise e dal conseguente atto di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti di una società energetica, a seguito di un procedimento penale dal quale era emerso che la società avrebbe omesso di fatturare e dichiarare la vendita di energia a consumatori della provincia di Venezia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società, ma la CTR del Veneto, su appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo legittima la motivazione per relationem ai verbali e alla consulenza tecnica richiamati, insussistente la prescrizione e corretta la pretesa erariale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza d'appello per pagine mancanti; omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello; violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del TUA per difetto di motivazione dell'avviso; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'interesse a evadere e alla traslazione dell'imposta sul consumatore finale; omessa pronuncia sulla fatturazione del gas in anni successivi; motivazione apparente sulla prescrizione; violazione dell'art. 15 TUA per errata applicazione dell'interruzione della prescrizione in relazione al giudizio penale definito con proscioglimento per prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancanza di alcune pagine riguardava solo lo svolgimento del processo e non rendeva incomprensibile la sentenza; ha dichiarato inammissibile il secondo perché l'omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito come l'inammissibilità dell'appello; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o ne è riprodotto il contenuto essenziale; ha rigettato il quarto perché il presunto disinteresse della società era marginale rispetto all'accertamento dell'omessa fatturazione e del mancato versamento delle accise; ha rigettato il quinto perché la CTR aveva comunque accertato che le fatture del periodo contestato non erano state emesse; ha ritenuto infondati sesto e settimo motivo, osservando che, in tema di accise, l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 15 TUA si collega oggettivamente alla pendenza e poi al passaggio in giudicato del giudizio penale, a prescindere dal suo esito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte esclude la nullità perché la decisione resta complessivamente comprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo ritiene non violato.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza; non risulta violato nel caso concreto.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia riguarda le questioni di merito e non le eccezioni di rito come l'inammissibilità dell'appello.
art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte ne conferma l'assolvimento mediante richiamo a atti conosciuti o essenzialmente riprodotti.
art. 15, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato come norma sulle accise e sulla disciplina del recupero; la Corte non ravvisa violazioni nella motivazione dell'atto impositivo.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa del contribuente; la Corte esclude che esso sia stato compromesso dalla motivazione per relationem.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione alla legittimità dell'azione amministrativa; non risulta violato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di nullità e omessa pronuncia; le censure sono respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di ricorso per violazione di legge utilizzata per contestare motivazione degli atti e prescrizione; i motivi sono rigettati o inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché la questione è stata valutata e, in realtà, si contesta solo l'insufficienza della motivazione.
Richiamato come base della memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
art. 15, comma 5, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La Corte afferma che l'interruzione della prescrizione del diritto all'accisa decorre oggettivamente dalla pendenza del giudizio penale e riprende solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, a prescindere dall'esito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002; richiamata per il contributo unificato.
art. 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'atto impositivo è legittima quando l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente oppure quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso in modo sufficiente a consentire la difesa e il controllo giurisdizionale.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile con riguardo alle eccezioni di rito, ma soltanto per il mancato esame di questioni di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o per denunciare una mera insufficienza della motivazione, non più deducibile nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c.
- In materia di accise, l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 15 TUA si collega oggettivamente alla pendenza del giudizio penale e la prescrizione riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio, indipendentemente dal suo esito.
- Una sentenza non è nulla per motivazione mancante se, nonostante una lacuna materiale in una parte del testo, il contenuto decisorio resta complessivamente intellegibile alla luce delle altre parti della pronuncia.
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