Cassazione Civile, Ordinanza n. 14506/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008, contestando che alcune prestazioni fatturate da un fornitore fossero oggettivamente inesistenti, perché il soggetto emittente sarebbe stato privo di un'organizzazione e di personale idonei a svolgerle. Sulla base di tale assunto venivano recuperate a tassazione maggiori imposte Ires, Irap e Iva, con irrogazione di sanzioni. In primo grado una parte delle doglianze della contribuente era stata accolta solo per il 2006 per decadenza, mentre per le altre annualità il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per avere escluso il regime sanzionatorio più favorevole e l'applicazione del cumulo giuridico; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto nuova in appello la questione della errata quantificazione della pretesa Iva 2007; 3) omesso esame/violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove sulla quantificazione dell'Iva e sull'idoneità del prestatore; 4) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. sull'inesistenza oggettiva delle operazioni; 5) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR per l'esclusione dell'inerenza dei costi; 6) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 per asserita inversione dell'onere della prova e uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, che esclude l'applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997, si riferisca alla diversa ipotesi in cui, oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, siano contestati anche maggiori ricavi direttamente correlati ai costi fittizi; poiché nel caso concreto era stata contestata solo l'inesistenza oggettiva delle operazioni, senza maggiori ricavi correlati, trovava applicazione l'art. 12 d.lgs. 472/1997, con possibile verifica anche del regime più favorevole di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. 158/2015. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti infondati, inammissibile o assorbiti: il secondo è stato respinto perché la censura sulla novità della domanda non era correttamente veicolata; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito delle prove; il quarto è stato respinto perché la motivazione sulla fittizietà delle operazioni era ritenuta specifica e comprensibile; il quinto è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi; il sesto è stato respinto perché l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio sull'inesistenza delle operazioni e la contribuente aveva solo chiesto una nuova valutazione del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per i vizi di nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
ritenuto applicabile nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti prive del correlato recupero di maggiori ricavi
"in nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"
l'esclusione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 opera solo nella peculiare ipotesi di contestazione di maggiori ricavi correlati a costi per operazioni non effettive
art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. 158/2015
il giudice del rinvio dovrà verificare l'eventuale applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole
la censura sulla novità della domanda in appello è stata respinta perché non adeguatamente dimostrata
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento quando ciò è imposto
richiamato per il vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
la censura sull'inerenza è stata ritenuta inammissibile perché assorbita dalla ratio della inesistenza oggettiva delle operazioni
l'Ufficio ha l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto, il contribuente deve fornire prova contraria, che non può ridursi alla sola fattura o alla regolarità formale della contabilità
richiamato in relazione alla fatturazione e alla prova delle operazioni IVA
applicabile alla fattispecie concreta, perché non ricorreva l'ipotesi eccezionale di esclusione prevista dall'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012
Massime di principio
- La previsione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 che esclude l'applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 va interpretata restrittivamente: opera solo quando, oltre alla contestazione di operazioni non effettive, l'Ufficio recuperi anche maggiori ricavi direttamente correlati ai costi indeducibili.
- Se l'accertamento riguarda solo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, senza contestazione di maggiori ricavi correlati, resta applicabile la disciplina generale delle sanzioni di cui all'art. 12 d.lgs. 472/1997.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la mancata effettuazione dell'operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettività delle prestazioni.
- La prova contraria dell'effettività delle operazioni non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalla mera esistenza di pagamenti, se tali elementi servono soltanto a rendere apparentemente reale l'operazione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola del prudente apprezzamento in presenza di una specifica regola legale; non è invece consentito trasformare la doglianza in un riesame del merito.
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non quando la motivazione, pur sintetica, esponga gli elementi fattuali posti a base della decisione.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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