Cassazione Civile, Ordinanza n. 15117/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all’anno 2004. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo insufficiente la motivazione, poiché l’atto si limitava a richiamare la dichiarazione IVA senza spiegare compiutamente le ragioni della pretesa e i criteri di calcolo. Parallelamente, dopo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la società ha impugnato anche il diniego di definizione agevolata della lite, sostenendo che la controversia fosse definibile nonostante l’Ufficio l’avesse qualificata come attinente a un atto di mera riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana, articolando tre motivi: il primo per violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 2 e 7 l. n. 212 del 2000, perché la cartella sarebbe stata motivata in conformità al modello ministeriale e, trattandosi di controllo cartolare ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, bastava il richiamo alla dichiarazione; gli altri due motivi riguardavano la sanzione irrogata e il divieto di nova in appello. La società ha resistito al ricorso dell’Ufficio e ha a sua volta impugnato il diniego di definizione agevolata, deducendo la violazione dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 per avere l’Amministrazione escluso la sanabilità della lite perché relativa a un atto di mera riscossione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso della società contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la controversia non rientri tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, perché la contestazione mossa non investiva la fondatezza della pretesa fiscale ma solo la motivazione della cartella. Accoglie invece il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che, nel caso di cartella emessa all’esito di controllo cartolare e basata sui dati della dichiarazione, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione medesima, senza necessità di una motivazione ulteriore. Dichiara assorbiti i restanti motivi dell’Ufficio, cassa la sentenza della CTR Toscana e rinvia alla medesima Commissione in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Sono definibili in forma agevolata le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; non lo sono le liti che investono solo un atto di mera riscossione o questioni non incidenti sulla fondatezza della pretesa erariale.
art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento deve essere motivata secondo i requisiti previsti dalla disciplina positiva e, nei casi di controllo cartolare, può essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione.
art. 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel controllo cartolare la liquidazione avviene sulla base dei dati dichiarati o desumibili dall’anagrafe tributaria, senza valutazioni discrezionali.
art. 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nel controllo cartolare IVA la pretesa può essere iscritta a ruolo sulla base dei dati della dichiarazione, con motivazione essenziale per relationem.
Massime di principio
- La definibilità agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 presuppone che la lite abbia ad oggetto un atto impositivo e che il contribuente contesti la fondatezza della pretesa fiscale, non la sola forma o motivazione dell’atto.
- La cartella di pagamento emessa quale primo e unico atto conoscitivo della pretesa tributaria deve contenere gli elementi indispensabili per il controllo della pretesa; tuttavia, se segue un controllo cartolare fondato sui dati della dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione è sufficiente a integrare la motivazione.
- L’obbligo di motivazione della cartella varia in base alla funzione dell’atto: è più intenso quando l’atto rettifica la posizione sostanziale del contribuente; è più sintetico quando l’iscrizione a ruolo deriva da mera liquidazione automatizzata o formale su dati già nella disponibilità del contribuente.
- Se la cartella si limita a recepire l’esito di un controllo formale senza profili valutativi o estimativi, la sua motivazione può essere assolta mediante il rinvio alla dichiarazione del contribuente.
- In presenza di accoglimento di un motivo di ricorso fondato sulla corretta disciplina della motivazione della cartella, gli altri motivi che attengono al medesimo rapporto processuale possono restare assorbiti.
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