Cassazione Civile, Ordinanza n. 35015/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a 16 cartelle esattoriali concernenti imposte dirette, IVA, sanzioni e accessori riferiti ad annualità d'imposta dal 2002 al 2009. Il giudice di primo grado aveva parzialmente declinato la giurisdizione per le pretese non tributarie e, per il resto, aveva rigettato il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale alle somme iscritte a ruolo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, assumendo che la prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni tributarie si applicasse anche alle sanzioni portate dalle cartelle e che la CTR non avesse distinto tra sorte capitale tributaria e credito per sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo. Ha ribadito che la cartella di pagamento è neutra rispetto al termine di prescrizione del credito tributario e che, per la sorte capitale delle obbligazioni tributarie, vale il termine ordinario decennale in mancanza di una speciale previsione. Ha invece affermato che per le sanzioni tributarie opera la disciplina speciale dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, con prescrizione quinquennale, distinta dal rapporto tributario principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alle sanzioni per le quali risultava maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi dedotti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
Non si applica indiscriminatamente ai crediti tributari iscritti a ruolo; occorre distinguere tra sorte capitale tributaria e sanzioni, e per la prima resta fermo il termine ordinario decennale salvo norme speciali.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione quinquennale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la prescrizione quinquennale; la Corte non lo utilizza come base del decisum.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la cartella o l'intimazione di pagamento non modifica, di per sé, il termine prescrizionale del credito.
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"
È la norma speciale che disciplina in modo autonomo la prescrizione delle sanzioni tributarie, con termine quinquennale, distinto da quello del tributo principale.
Richiamato nel ragionamento della Corte come disposizione che non introduce una disciplina diversa della prescrizione delle sanzioni rispetto all'art. 20.
Può operare solo ove vi sia un titolo giudiziale idoneo a trasformare la prescrizione breve in decennale per effetto dell'actio iudicati; nella fattispecie tale profilo non ricorre.
Consente alla Corte di decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto con entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella di pagamento non mutano, di regola, il termine di prescrizione del credito sottostante: occorre distinguere tra effetto sostanziale di irretrattabilità dell'atto non impugnato e regime prescrizionale del credito.
- In materia tributaria, la sorte capitale dell'obbligazione segue il termine ordinario decennale salvo una specifica previsione di legge che stabilisca un termine diverso.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina prescrizionale speciale e autonoma rispetto al tributo principale; in assenza di un titolo giudiziale definitivo, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.
- Quando il giudice di merito non distingue tra credito tributario principale e sanzioni, la decisione è censurabile per violazione della disciplina speciale sulla prescrizione delle sanzioni.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, limitando l'accoglimento alle sole poste non prescritte o prescritte secondo il termine corretto.
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