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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto e ottenuto, per gli anni 2010 e 2011, il rimborso dell’IVA assolta su fatture relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico installato su un terreno di terzi condotto in locazione. L’Agenzia delle entrate ha poi emesso atti di recupero, sostenendo che il credito non fosse rimborsabile ma, al più, compensabile, perché l’impianto sarebbe stato qualificabile come bene non rientrante tra le immobilizzazioni materiali della società, anche in ragione della sua collocazione su suolo altrui. La CTR delle Marche ha accolto l’appello dell’Ufficio valorizzando proprio il dato che gli impianti fossero stati realizzati su terreni di proprietà di terzi. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10 L. 212/2000 per lesione del legittimo affidamento, sostenendo che la circolare n. 36/E del 2013 avrebbe innovato l’orientamento amministrativo qualificando gli impianti fotovoltaici come beni immobili, mentre l’impianto concreto sarebbe stato amovibile e non infisso al suolo; 2) violazione dell’art. 30 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la realizzazione dell’impianto su fondo altrui non esclude il diritto al rimborso IVA, specie se il bene è separabile e rimovibile; 3) violazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 e dell’art. 10, comma 2, L. 212/2000 in relazione alle sanzioni e agli interessi. La Corte ha ritenuto decisivo il secondo motivo e lo ha accolto, affermando che la CTR aveva erroneamente attribuito rilievo decisivo alla mancata proprietà del bene, mentre per il rimborso IVA conta la disponibilità del bene in virtù di un titolo idoneo e il nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, non la proprietà in senso stretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR perché aveva escluso il rimborso IVA facendo leva sulla proprietà del bene e sul fatto che gli impianti fossero stati collocati su terreno di terzi, criterio non decisivo secondo l’interpretazione estensiva e unionalmente orientata dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972. In particolare, la Suprema Corte ha aderito all’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui il rimborso spetta anche per lavori su immobili non di proprietà del contribuente, purché questi ne abbia la detenzione in base a un diritto personale di godimento e sussista un nesso di strumentalità con l’attività esercitata.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    primo motivo; richiamo al principio del legittimo affidamento

    invocato dalla contribuente per sostenere che il mutamento di orientamento amministrativo sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici non potesse essere ignorato; la Corte però non decide sul punto perché il motivo resta assorbito

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c)

    art. 30, comma 3, lett. c)

    la disposizione va interpretata in senso estensivo e conforme al diritto UE: il rimborso IVA non richiede necessariamente la proprietà del bene, ma la disponibilità del bene per un periodo apprezzabilmente lungo e la sua strumentalità all’impresa

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    presupposto generale della detraibilità dell'IVA

    richiamato per affermare che la strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa resta presupposto generale della detraibilità

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    invocato dalla contribuente in relazione all’applicazione delle sanzioni, ma il motivo è stato assorbito

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 102 e 103

    usati nel ragionamento delle pronunce pregresse per descrivere il concetto di bene ammortizzabile, ma la Corte afferma che non sono dirimenti nel contesto IVA

  • artt. 2424 c.c., lett. B) I e II

    richiamati come base delle nozioni contabili di immobilizzazioni, ma ritenuti non decisivi ai fini dell’interpretazione dell’art. 30 d.P.R. 633/1972

  • direttiva 2006/112/CE

    richiamo alla disciplina unionale delle direttive IVA

    costituisce il parametro interpretativo conforme per leggere in senso ampio la nozione di beni ammortizzabili/beni di investimento ai fini del rimborso IVA

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, non è decisiva la sola proprietà del bene: conta che il contribuente ne abbia la disponibilità in forza di un titolo giuridico idoneo a garantirne il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo.
  • La nozione di "beni ammortizzabili" rilevante in materia IVA va letta in chiave unionalmente orientata e non coincide automaticamente con le categorie delle imposte dirette o con le classificazioni civilistiche e contabili.
  • È necessario, comunque, che il bene presenti un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale svolta dal soggetto passivo.
  • Il fatto che opere o impianti siano realizzati su un fondo di proprietà di terzi non esclude, di per sé, il diritto al rimborso dell’IVA, se il bene è destinato all’esercizio dell’impresa e il contribuente ne ha la disponibilità in base a un rapporto di godimento.
  • In caso di dubbio interpretativo su una norma interna relativa a un’imposta armonizzata, il giudice nazionale deve adottare un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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