Cassazione Civile, Ordinanza n. 10661/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una società a una dipendente, responsabile di un ufficio postale, per due ordini di addebiti: da un lato, fatti già oggetto di precedente esercizio del potere disciplinare; dall’altro, un’omessa vigilanza sull’operato di un dipendente addetto allo sportello che aveva accettato assegni bancari non trasferibili con firme apocrife e versato le somme sul conto del richiedente. In primo grado il recesso era stato ritenuto illegittimo per difetto di proporzionalità, ma il rapporto era stato comunque dichiarato risolto con riconoscimento di un’indennità pari a diciotto mensilità. La Corte d’appello aveva confermato tale assetto, escludendo la nullità per ritorsione o discriminazione e ritenendo tempestiva la contestazione disciplinare. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: (i) omesso esame e travisamento della prova sul secondo addebito, sostenendo che non vi fosse prova dell’omessa vigilanza e che le condotte fossero imputabili solo al dipendente allo sportello; (ii) violazione delle norme sulla tutela contro il licenziamento per insussistenza del fatto contestato e conseguente applicazione della tutela reintegratoria; (iii) violazione dell’art. 7 St. lav. per genericità e immutabilità della contestazione, poiché solo nel processo sarebbero stati specificati gli obblighi violati; (iv) violazione delle norme sul licenziamento e del contratto collettivo, per mancata sussunzione della condotta in una ipotesi punita con sanzione conservativa; (v) violazione delle norme sul licenziamento nullo per motivo ritorsivo o discriminatorio. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando, al contrario, che la condotta fosse di gravità tale da integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo e da giustificare il licenziamento espulsivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della lavoratrice sia il ricorso incidentale della società. Ha dichiarato inammissibili i primi, terzi, quarti e quinti motivi del ricorso principale, ritenendo il primo precluso dalla doppia conforme e comunque diretto a una rivalutazione del merito, il terzo non autosufficiente e meramente contrappositivo rispetto alla valutazione di specificità della contestazione, il quarto in parte nuovo e in parte infondato perché la Corte territoriale aveva escluso la riconducibilità della condotta alle ipotesi sanzionate in via conservativa dal c.c.n.l., il quinto inammissibile per mancato confronto con la ratio sulla genericità della prova del movente ritorsivo e sulla autonomia della valenza disciplinare del fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall’inammissibilità del primo. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in casi limite non riscontrati. Sono state compensate le spese di lite e posto a carico di entrambe le parti l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro per le censure di violazione di legge proposte in ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l’utilizzabilità per ottenere una rivalutazione del merito
la doppia conforme preclude il motivo ex art. 360 n. 5 se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
richiamato sia dalla lavoratrice sia dalla società per la verifica della giusta causa; la Corte ha confermato il giudizio di merito sulla non proporzionalità del licenziamento
richiamato dalla lavoratrice in tema di riparto dell’onere della prova sul fatto contestato
richiamato dalla lavoratrice nel quadro della tutela contro il licenziamento; il motivo è stato assorbito/inammissibile
invocato per la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato
richiamato per la necessità di contestazione specifica e invariabile dell’addebito disciplinare; la Corte ha ritenuto la contestazione sufficientemente circostanziata
richiamato per asserita immutabilità del fatto contestato; censura respinta per difetto di specificità e autosufficienza
richiamato dalla lavoratrice nel motivo sulla riconducibilità della condotta a sanzione conservativa
richiamato dalla lavoratrice nel medesimo motivo
richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare
richiamato come fonte degli obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento della prestazione
richiamato nella contestazione quale fonte degli obblighi violati
artt. 53 e 54 c.c.n.l. personale non dirigente Poste Italiane
la Corte ha ritenuto che la condotta concreta non fosse sussumibile nelle ipotesi di sanzione conservativa previste dall’art. 54, lett. e) ed f), perché qualificabile come condotta più grave e "altrimenti sanzionabile"
art. 54, comma 2, lett. e) e f), c.c.n.l. personale non dirigente Poste Italiane
norme collettive invocate per la sanzione conservativa; la Corte ne ha escluso l’applicabilità
richiamato nel motivo sulla asserita nullità per licenziamento discriminatorio/ritorsivo
art. 3 L. 108/1990
richiamato nel motivo sulla nullità del licenziamento per intento ritorsivo o discriminatorio
richiamato dalla società nel ricorso incidentale quale base del giustificato motivo soggettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio; il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per sostituire al giudizio di merito una diversa lettura delle prove, e in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando individua in modo circostanziato i fatti, il periodo, il luogo e il ruolo del dipendente; non è necessario che già nella lettera siano richiamate in modo analitico tutte le disposizioni di dettaglio poi valorizzate in giudizio, purché il nucleo del fatto contestato resti immutato.
- Ai fini della tutela contro il licenziamento, il giudice di merito deve verificare se il fatto contestato, anche se accertato solo in parte, integri una condotta disciplinarmente rilevante e quale sia la corretta sussunzione nel sistema sanzionatorio contrattuale; la riconducibilità a una ipotesi più grave o "altrimenti sanzionabile" esclude l’applicazione della sola sanzione conservativa.
- La proporzionalità tra fatto disciplinare e sanzione espulsiva costituisce un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia logicamente inconciliabile o presenti un omesso esame decisivo; in mancanza, il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito.
- La deduzione di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio richiede allegazione e prova specifica del nesso esclusivo e determinante tra il motivo illecito e il recesso; la mera esistenza di precedenti conflittualità o di contestazioni disciplinari non è sufficiente se il recesso trova autonoma giustificazione nel fatto addebitato.
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