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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni per l'occupazione di terreni. Dopo tale decisione, il Comune e il creditore originario avevano sottoscritto un accordo del 9 maggio 2007, con il quale il creditore aveva rinunciato alle pretese risarcitorie derivanti dalla sentenza. Nonostante ciò, il creditore aveva poi avviato l'esecuzione forzata con precetto e pignoramento presso terzi; nelle more era anche intervenuto il decesso del creditore originario. Il Comune propose opposizione all'esecuzione deducendo: la nullità degli atti esecutivi perché compiuti da difensore privo di potere dopo la morte del mandante; l'inesistenza del diritto di procedere in executivis per effetto dell'accordo transattivo; la richiesta di svincolo delle somme e di condanna ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale dichiarò nullo il pignoramento, accertò l'inadempimento del Comune all'accordo e rigettò la domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli eredi del creditore, dichiarò nullo il protocollo d'intesa del 9 maggio 2007, accertò il diritto di credito derivante dalla sentenza originaria e confermò il resto. In Cassazione il Comune dedusse, in sintesi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale eccezione, ulteriori violazioni in tema di giurisdizione e, con un quarto motivo, l'erronea applicazione delle norme sulla validità del protocollo d'intesa, deducendone la nullità per difetto di causa/illiceità. Gli eredi resistettero e proposero ricorso incidentale, lamentando, da un lato, l'improcedibilità dell'opposizione per mancata rituale notifica nel termine ex art. 616 c.p.c. e, dall'altro, l'erronea declaratoria di nullità del pignoramento, sostenendo la validità della procura e la sanatoria/ratifica degli atti compiuti dal difensore.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, perché ha rilevato d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio di merito dei terzi pignorati (Banca Popolare Pugliese e Poste Italiane S.p.a.), soggetti qualificati come litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive in materia di espropriazione presso terzi. Per tale difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, affinché decida nuovamente nel contraddittorio con i terzi pignorati e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre escluso che vi fossero i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, non essendo il ricorso respinto o dichiarato inammissibile/improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato come base della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dal Comune, senza che la Corte si pronunci nel merito per la cassazione per vizio del contraddittorio

  • art. 616 c.p.c.

    invocato dai resistenti per sostenere l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica nel termine, ma la questione resta assorbita dalla cassazione per litisconsorzio necessario

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al pignoramento presso terzi e alla disciplina del procedimento esecutivo

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di procura alle liti e difesa tecnica

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di procura alle liti

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di costituzione e notificazioni nel processo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'integrazione del contraddittorio

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'estinzione del giudizio

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di sospensione dell'esecuzione

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con le norme sulla rituale instaurazione del contraddittorio

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riguardo alla nullità delle notificazioni

  • art. 1722 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'estinzione del mandato per morte del mandante

  • art. 1723 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per il tema della procura e dei suoi effetti

  • art. 11, comma 5, L. 241/1990

    invocato dal ricorrente principale sul difetto di giurisdizione e sulla natura dell'accordo con la pubblica amministrazione

  • art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a.

    invocato dal ricorrente principale per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo

  • art. 103 Cost.

    richiamato nel ricorso principale in tema di giurisdizione amministrativa

  • art. 133 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104

    richiamato nel ricorso principale quale norma sul riparto di giurisdizione amministrativa

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel ricorso principale sulla validità/struttura del protocollo d'intesa

  • art. 1343 c.c.

    richiamato nel ricorso principale in relazione alla causa illecita o alla nullità dell'accordo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel ricorso principale per sostenere la nullità del protocollo d'intesa

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il ricorso non è stato respinto né dichiarato inammissibile o improcedibile

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è parte necessaria del giudizio; la sua mancata partecipazione nel merito determina la cassazione della decisione per difetto di integrità del contraddittorio.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il litisconsorzio necessario anche quando le parti abbiano articolato motivi di ricorso sul merito o su questioni preliminari, dovendo comunque essere garantita la partecipazione di tutti i soggetti indispensabili al contraddittorio.
  • Quando manca un litisconsorte necessario nei gradi di merito, la cassazione con rinvio impone al giudice di rinvio di rinnovare il giudizio nel contraddittorio integro e di provvedere anche sulle spese dell'intero processo.
  • La questione relativa all'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica nei termini e le censure sul merito restano assorbite se la sentenza viene cassata per difetto di contraddittorio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso non sia stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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